Identificazione testimoni nel sinistro stradale (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 09/11/2022, n.1163).
Identificazione testimoni ai sensi dell’art- 135, comma IIIbis, CdA.
In tema di sinistro stradale, l’identificazione di eventuali testimoni (ex art. 135, comma 3-bis Cda) deve risultare dal primo atto formale di denuncia del sinistro da parte del danneggiato nei confronti dell’Assicurazione. In assenza di una espressa dichiarazione di presenza, o assenza, di eventuali testimoni, devono essere richiesti ulteriori chiarimenti dalla stessa.
La controversia trae origine dalla domanda svolta davanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, che, dopo avere disposto CTU cinematica e rigettato prove testimoniali formulate dall’attrice in quanto in violazione dell’articolo 135 comma 3 bis C.d.A., ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il sinistro.
La decisione viene impugnata in appello dinanzi al Tribunale.
Con il primo motivo di appello, vengono censurate le valutazioni della CTU, e si deduce che la stessa, non avrebbe formulato un giudizio di incompatibilità tra i danni accertati ed il sinistro così come dedotto. In particolare, l’appellante evidenzia che dalla CTU emerge “non è stata rinvenuta una prova risolutiva atta ad accertare o negare la dedotta materialità del fatto storico…… il parafango anteriore presenta tracce di non escludibile riconducibilità all’evento”.
La doglianza non è fondata, in quanto dalla lettura complessiva della consulenza emerge con chiarezza che il sinistro non si è verificato con le modalità indicate.
Infatti, “il solo parafango anteriore sinistro presenta tracce di non escludibile riconducibilità all’evento”, mentre “parte dei danni presenti sulla vettura antagonista sono per certo non correlabili all’evento”, ha chiarito il CTU.
Nello specifico, il Consulente ha accertato che: “emerge ictu oculi una sostanziale difformità morfologica ed altimetrica tra le reciproche abrasioni; non esiste sulla BMW riscontro del contatto con lo specchio retrovisore della Peugeot; non esistono sulla Peugeot tracce di contatto con lo specchio retrovisore esterno della BMW; i rilasci di smalto biancastro sul parafango anteriore sinistro della BMW suscitano non poche perplessità; l’introflessione della lamiera in corrispondenza della luce di separazione dalla porta anteriore sinistra, s’interrompe bruscamente e non trova riscontro nelle tracce presenti sulla Peugeot; stando alla rappresentazione grafica, la Peugeot avrebbe dovuto invadere la corsia di pertinenza della BMW e questa avrebbe dovuto trovarsi in assetto deviante verso destra; se così fosse stato, i veicoli non avrebbero dovuto entrare in contatto con gli assi perfettamente paralleli, bensì con un apprezzabile angolo di incidenza, che però stride con la natura delle abrasioni presenti sui mezzi”, ciò che porta al conclusivo e definitivo giudizio di “incompatibilità morfologico-dimensionale delle reciproche avarie”.
In sostanza: per un verso solo un modesto danno al parafango anteriore è astrattamente compatibile con il sinistro così come dedotto, mentre per altro verso tutti gli altri, più gravi, danni certamente non lo sono.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto inammissibili le istanze istruttorie formulate, ed in particolare nel senso dell’inapplicabilità della preclusione di cui all’articolo 135 comma 3 bis C.d.A., posto che detta preclusione presupporrebbe necessariamente l’invio dall’assicurazione alla parte, della raccomandata con la quale si chiede l’indicazione di eventuali testimoni.
Anche questa doglianza non è fondata.
La norma menzionata dispone che in caso di sinistri con soli danni a cose, quale quello per cui è causa, “l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Ciò posto, l’appellante argomenta che, non avendo l’assicurazione inviato alcuna raccomandata, nessuna preclusione all’indicazione dei testimoni può ritenersi sussistente. La censura non coglie nel segno. L’invio della raccomandata da parte dell’assicurazione va effettuato laddove la circostanza della presenza o meno dei testimoni non emerga dalle comunicazioni dell’assicurato, posto che “o in mancanza” è la locuzione che precede l’inciso; mentre la richiesta di chiarimenti tramite raccomandata non è necessaria laddove dalla comunicazione già emerga l’assenza di testimoni.
L’appello viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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