Otosclerosi provoca l’acuirsi dei disturbi al paziente e la chiamata in giudizio della Struttura Sanitaria  (Tribunale Lecce, sez. I,  29/03/2022, n.874).

Otosclerosi trattata in maniera inadeguata provoca la domanda di risarcimento nei confronti dell’Azienda Ospedaliera.

Espone l’attore che, affetto da otosclerosi, subiva intervento di stapedotomia cui seguiva un importante peggioramento dei sintomi all’orecchio (ronzii ed acufeni).

Successivamente si rivolgeva ad altra Struttura di Piacenza dove veniva sottoposto ad un nuovo intervento di impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, c. multiplo.

Precisa, che la persistenza e il peggioramento dei disturbi gli avevano cagionato un forte stato depressivo con importante compromissione della capacità sociale e lavorativa a seguito dell’indebolimento della funzione uditiva. Attribuisce, infine, le gravi menomazioni subite alla condotta negligente e imprudente dei sanitari della Struttura ospedaliera pugliese che lo aveva in cura per la otosclerosi, cui addebita anche una non adeguata informazione preoperatoria, e la mancata corrispondenza tra l’intervento eseguito e quello indicato nel consenso informato da lui sottoscritto.

Il Tribunale, preliminarmente rileva, che non vi è prova certa del danno-evento dedotto, nel senso che, sulla base della stessa esposizione in fatto contenuta in citazione, non vi sono elementi per affermare che all’esecuzione dell’intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale convenuto possa essere riferito il peggioramento delle condizioni di salute dell’attore, rispetto a quelle preesistenti.

Inoltre, il Giudice pone in evidenza che quando il paziente si è rivolto al presidio ospedaliero, la situazione del suo organo uditivo era già gravemente compromessa, in quanto soggetto affetto da otosclerosi bilaterale con gravi disturbi dell’udito (ronzii, acufeni e situazioni vertiginose).

Si legge nella relazione di CTU: “la condizione caratterizzata da otosclerosi è trattabile o mediante terapia non chirurgica (protesica) o chirurgica (stapedotomia) se ricorrono determinate condizioni audiometriche (…) ; la valutazione si basa sulla c.d. riserva cocleare (…), nel caso in esame l’esame audiometrico tonale ha evidenziato una ipoacusia trasmissiva pura bilaterale; in alternativa alla terapia protesica, ad esclusiva scelta del paziente, l’intervento chirurgico trova tutta la sua indicazione, trattandosi tra l’altro di soggetto giovane.”’

Ed ancora, in risposta alla contestazione (se l’intervento programmato ed eseguito era richiesto dalla diagnosi) il CTU riferisce: “il trattamento di scelta indicato per tale patologia, e le possibili controindicazioni a tale intervento sono un orecchio udente e l’otosclerosi cocleare. L’opzione della protesizzazione cocleare può essere indicata quando la terapia chirurgica non sia effettuabile o per rifiuto del paziente all’intervento….(..) trattandosi di soggetto giovane che aveva prestato il consenso, si deve escludere che vi fossero controindicazioni all’intervento di stapedetomia in base alle linee guida, o in base alla letteratura medica del caso…(..).. riguardi la denunciata non corrispondenza tra l’intervento eseguito (stapedectomia) e quello (stapedotomia) per cui l’attore aveva sottoscritto il consenso informato. Nel relativo modulo si legge, infatti: affetto da una malattia osteodistrofica della capsula labirintica ossea, ereditaria a carattere familiare, denominata otosclerosi che provoca una fissità del sistema di trasmissione ossiculare. Per tale motivo è stato proposto l’intervento chirurgico di stapedotomia o stapedectomia, al fine di ristabilire la funzionalità trasmissiva della catena ossiculare. “

Si può dunque sostenere che le indicazioni per l’intervento chirurgico risultano corrette, così come il consenso informato. Ma, ad ogni modo, non vi è prova che, ove diversamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento programmato.

Il Consulente chiarisce che “la mobilizzazione della platina durante l’intervento chirurgico e la sua asportazione (da qui la trasformazione dell’intervento da STAPEDOTOMIA a STAPEDECTOMIA) è complicanza intraoperatoria dovuta alla particolare inserzione della platina su cercine fibroso divenuto calcifico per via della condizione di otosclerosi. Peraltro, tale complicanza è stata immediatamente emendata dal chirurgo secondo tecnica usuale”.

In definitiva, trattandosi di una complicanza prevista dalla letteratura, viene escluso che la prestazione sanitaria sia affetta da errori e quindi da colpa. Per tale ragione, non è possibile attribuire alla condotta dei Sanitari la causa della ipoacusia improvvisa all’orecchio destro, insorta a breve distanza dall’intervento.

Conclusivamente il Tribunale di Lecce rigetta la domanda proposta.

Avv. Emanuela Foligno

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