Limite di età di 29 anni per il mantenimento dei figli (Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2023, n.2056).

Limite di età di 29 anni per il mantenimento dei figli stabilito dalla Cassazione.

Per la Suprema Corte, a 29 anni si presume che i figli siano in grado di lavorare e quindi di rendersi completamente autonomi rispetto ai genitori, a meno che non siano disabili o vi siano altri impedimenti.

La Corte di Appello di Salerno, pronunciando in sede di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva fissato in Euro 800,00 complessive l’assegno in favore della moglie e delle due figlie, ha rigettato l’appello dell’uomo e confermato la somma dovuta ripartita in Euro 300,00 a titolo di assegno divorzile ed Euro 500,00 per le due figlie metà per ciascuna.

La decisione viene impugnata in Cassazione.

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697,2729 c.c. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. in quanto il Giudice territoriale, senza tenere conto dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova per il mantenimento dei figli, ha fissato in Euro 250,00 la somma mensile da versare a ciascuna delle figlie sebbene queste fossero emigrate in Germania ed economicamente indipendenti, nonché Euro 300,00 a favore dell’ex coniuge che non ha dimostrato di aver cercato lavoro.

Il ricorso è fondato e viene accolto in relazione alle figlie.

La Suprema Corte premette che la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile stabilendo che: “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.”

Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l’entità dell’assegno divorzile in Euro 300,00 a favore della ex moglie ha dato conto adeguatamente della determinazione dell’importo stabilito tenuto conto che la donna non lavora e non ha redditi.

Per quanto riguarda, invece, le figlie gemelle è corretto ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore, tuttavia data l’età delle stesse, ventinovenni, viene ritenuto sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento, non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo, né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.

Il ricorso viene accolto limitatamente alle figlie.

Avv. Emanuela Foligno

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