Caduta del lavoratore nel vialetto di accesso al parco automezzi (Cassazione civile, sez. VI, dep. 20/06/2022, n.19831).
Caduta del lavoratore nel vialetto di accesso al parco automezzi: condannato il datore di lavoro al danno differenziale per euro 210.714,16.
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, per la caduta del lavoratore, condannando Poste Italiane al pagamento del danno non patrimoniale differenziale pari a Euro 210.714,16 oltre accessori.
La Corte rilevava che il lavoratore era caduto nel piazzale sottostante al vialetto che percorreva, privo di protezioni, che rappresentava praticamente l’unico accesso idoneo per recarsi al parco automezzi. Per tale ragione ha rinvenuto un profilo di colpa esclusiva del datore di lavoro e, applicato il criterio di scomputo per poste omogenee, nonché rilevato che la menomazione subita incideva su ogni aspetto della vita personale e di relazione del danneggiato, ha quantificato il danno non patrimoniale, con l’ausilio delle valutazioni di due CTU, nella misura permanente pari al 40%.
Poste Italiane ricorre in Cassazione e lamenta da parte dei Giudici d’appello la dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità del datore di lavoro, fino alla responsabilità oggettiva, ove, da una parte, è stato sottolineato che i testimoni della società avevano riferito l’apposizione di cartelli di divieto di accesso e l’adozione di un ordine di servizio che impediva il transito nel vialetto e, dall’altra, ha ritenuto sussistente la responsabilità delle Poste Italiane per avere comunque permesso l’accesso al predetto vialetto.
Con il secondo motivo censura la Corte d’Appello per avere ritenuto risarcibile in re ipsa il pregiudizio non patrimoniale patito per la caduta del lavoratore, previa personalizzazione, con particolare riguardo al danno esistenziale.
Il primo motivo è inammissibile. Quella dell’art. 2087 c.c., non costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva e il lavoratore è onerato della sola prova della “nocività” del lavoro, spettando poi al datore dimostrare di avere adottato tutte le misure cautelari idonee ad impedire l’evento.
La Corte territoriale, analizzando le circostanze della caduta del lavoratore, ha rilevato come gli elementi istruttori deponevano per una esclusiva responsabilità del datore di lavoro “per non aver interdetto in maniera definitiva l’accesso al vialetto dove il lavoratore è caduto e per non aver creato, o reso transitabile, un altro percorso, atteso che gli altri due indicati dai testimoni erano altrettanto inadeguati ed insicuri”.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha solamente affermato che il pregiudizio subito dal lavoratore era da ritenersi in re ipsa, ha in realtà evidenziato che la quantificazione del danno, effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, teneva in considerazione (oltre alle percentuali di invalidità, temporanea e permanente) l’età dell’infortunato, l’entità delle lesioni ed il particolare travaglio per giungere alla stabilizzazione dei postumi, aggiungendo altresì che la menomazione subita incideva su ogni aspetto della vita personale e di relazione.
I Giudici d’Appello hanno correttamente dato conto del processo logico attraverso il quale sono pervenuti alla personalizzazione della liquidazione, evidenziando le circostanze di fatto peculiari del caso concreto, con ciò conformandosi alle statuizioni che sottolineano la necessità di evidenziare, all’atto della personalizzazione del danno, gli aspetti peculiari della vicenda che consentono di distaccarsi dalle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e le spese di lite addossate alla ricorrente Poste Italiane.
Avv. Emanuela Foligno
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