Mancanza di copertura assicurativa e sinistro stradale

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Mancanza di copertura assicurativa e sinistro stradale

Mancanza di copertura assicurativa e sinistro stradale (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 20/06/2022, n.19767).

Mancanza di copertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro stradale.

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta per la condanna dell’Assicurazione (quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale.

Il Giudice d’Appello ha rilevato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui veniva ritenuta insussistente la prova dell’effettiva mancanza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà del responsabile del sinistro, e nella intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.

Il ricorrente censura dinanzi alla Cassazione la ritenuta tardiva produzione,  da parte della compagnia assicuratrice avversaria, del verbale redatto dalla polizia stradale, trattandosi di una prova indispensabile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, l’omessa dimostrazione  della mancata copertura assicurativa del veicolo investitore.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della omessa disamina delle restanti risultanze istruttorie.

Le doglianze sono infondate e inammissibili.

Il ricorrente non ha indicato quali informazioni sarebbe stato possibile acquisire con assoluta certezza, dal documento non acquisito, in ordine alla mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante.

Ed ancora, inammissibili le censure concernenti la mancanza di copertura assicurativa del veicolo investitore sulla base del principio di non contestazione.

I Giudici d’appello hanno espressamente rilevato come la Compagnia convenuta contestava tempestivamente tale circostanza, e quindi la doglianza, in realtà, si traduce in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove acquisite, non consentita.

Infine, è infondata la doglianza sulla intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, essendo stata acquisita al giudizio la formale missiva inviata dal danneggiato alla compagnia assicuratrice ai fini –appunto- del risarcimento dei danni.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare gli estremi di un atto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato.

Il ricorso viene rigettato per manifesta infondatezza e il ricorrente viene condannato al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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