Danni da sinistro stradale liquidati esiguamente e non oggetto di personalizzazione (Cassazione civile, sez. III, dep. 10/06/2022, n.18840).

Danni da sinistro stradale non liquidati integralmente e non oggetto di personalizzazione è quello che contesta il danneggiato.

Quest’ultimo nel 2008 conveniva in giudizio il proprietario-conducente e società assicuratrice in relazione al sinistro stradale verificatosi nel 2008 dove riportava gravi danni permanenti alla persona.

Il Tribunale di Roma affermava la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro e lo condannava a pagare all’attore una somma integrativa (circa 21.000,00 Euro) rispetto a quella già erogata dall’ assicurazione (euro 225.000,00).

La decisione veniva dallo stesso impugnata in quanto i danni da sinistro stradale erano stati liquidati in misura inadeguata, non correlata a quanto previsto dalle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e senza tener conto, nella personalizzazione del danno, che egli fosse all’epoca del sinistro trentasettenne e che avesse riportato la impossibilità di articolare i movimenti attivi e passivi della caviglia sinistra nonché la perdita della flessione dorsale e piantare, oltre ad esiti cicatriziali chirurgici multipli e alla infezione contratta, con ricorrenti episodi di artralgia della caviglia, nonché facile stancabilità nella prolungata stazione eretta e difficoltà nella deambulazione.

Tali esiti di fatto gli impedivano di continuare a praticare gli sport come era sua abitudine prima del sinistro e lamentava che nella liquidazione onnicomprensiva fosse stato ricompreso sia il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, sia il danno da cenestesi lavorativa e che non fossero correttamente valutati il danno alla vita di relazione, né l’incidenza delle notevoli spese mediche sostenute.

La Corte d’Appello di Roma, confermava l’esito del giudizio di primo grado, ritenendo che, quanto al danno biologico, le tabelle milanesi non fossero vincolanti, e che comunque le tabelle di Roma fossero state applicate provvedendo ad una adeguata personalizzazione del danno, comprensiva del danno morale e del danno da cenestesi lavorativa.

Rigettava il motivo di appello col quale si chiedeva una autonoma valorizzazione del danno esistenziale, affermando che fosse stato correttamente liquidato anch’esso come componente del danno non patrimoniale.

Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, rigettava l’appello sul punto ritenendo che il danneggiato, che svolgeva attività di impiegato al momento del sinistro, non avesse documentato una contrazione delle proprie entrate.

In sostanza, l’appello riformava la sentenza di primo grado solo quanto alle spese legali, che poneva integralmente a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza, mentre compensava le spese del giudizio di appello.

Il danneggiato, in Cassazione lamenta che il danno alla capacità lavorativa specifica sia stato incluso arbitrariamente ed immotivatamente nel danno biologico e che quindi non sia stato preso in esame autonomamente, contrariamente ai principi secondo i quali va liquidato autonomamente qualora la percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la riduzione della capacità lavorativa specifica.

Inoltre, l’uomo, critica complessivamente la valutazione dei danni da sinistro stradale e argomenta che sia stato erroneamente liquidato all’interno del danno biologico il danno da cenestesi lavorativa, definita di entità medio-grave dal CTU e afferma che è un danno che, per la sua peculiarità, deve essere valutato come una delle componenti di una valutazione complessa del danno alla salute, mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto che può essere aumentato fino al 50%.

Infine, lamenta che non si sia tenuto conto del danno alla vita di relazione riportato e della impossibilità, sulla base degli esiti permanenti dell’incidente, di continuare a praticare gli sport.

Il ricorso si presenta inammissibile per genericità.

In sostanza, il ricorrente si duole del risultato della valutazione dei danni da sinistro stradale del Giudice d’appello, lamentando di aver ricevuto un risarcimento per equivalente troppo contenuto ed inidoneo a riparare adeguatamente le varie voci di danno, ma non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, né estrapola dalla stessa i criteri effettivamente seguiti per la quantificazione del danno, sottoponendoli ad una critica che segnali in essi una violazione di legge.

Il ricorrente ritiene che la sua vicenda personale – avendo riportato una lesione permanente nella misura significativa del 33 % – non sia stata considerata dai Giudici di merito in tutta la sua gravità, dando il giusto peso a tutte le ricadute di essa sulla vita del ricorrente.

Tuttavia, sottolineano gli Ermellini, la critica rimane superficiale e non consente di comprendere né che cosa sia effettivamente accaduto, né quali siano gli errori di diritto che addebita al provvedimento impugnato, non confrontandosi direttamente con i passi del provvedimento impugnato che assume essere errati.

Quanto alla liquidazione delle lamentate voci dei danni da sinistro stradale sulla base delle tabelle romane, la scelta preferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati, è quella delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano.

Tuttavia, l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente “ex se” ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall’esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l’incongruo ricorso al criterio in parola.

Per il resto, il ricorrente lamenta non gli sia stato riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ma lo inquadra erroneamente all’interno della categoria del danno non patrimoniale, anziché come una componente del danno patrimoniale.

Per giungere al riconoscimento della perdita della propria capacità lavorativa specifica sotto il profilo della perdita della capacità di guadagno, il danneggiato avrebbe dovuto quanto meno allegare quali erano, all’epoca, le proprie diverse aspirazioni, indicarne i fondamenti, ovvero il proprio percorso formativo o le pregresse esperienze che avrebbero potuto portarlo a deviare dalla avviata attività impiegatizia per poter trovare un lavoro di maggior soddisfazione e remunerazione.

Nulla di tutto questo ha fatto il ricorrente. Anche il danno alla vita di relazione, o “danno dinamico-relazionale”, è correttamente considerato e liquidato all’interno del danno biologico, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente.

Il ricorso viene pertanto dichiarato complessivamente inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. Io sono un vittima di un incidente stradale in rianimazione quasi 2 mesi in pericolo di vita grazie i medici che mi hanno salvato la vita anche il signore nel cielo ed mi hanno trascinato 32 anni senza pagare una lira ero assicurato nella compagnia INA la persona che mi ha danneggiato era assicurato nella compagnia .RAS ora sono ancora distrutto pago le conseguenze di quello incidente tragico cosa si può fare puo risolvere? Incidente e successo nel 14 maggio a guardamiglio provincia Lodi adesso prima era di Milano grazie mille da Koxhaj RUSHIT

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