L’interruzione della gravidanza entro il 180° giorno pone la questione, affrontata dalla Cassazione, delle tutele da riconoscere alla lavoratrice

La data in cui avviene l’ interruzione della gravidanza è fondamentale per stabilire quali siano i diritti di una lavoratrice. Il delicato tema è stato affrontato anche dalla  Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n 14723/2015, depositata il 14 luglio 2015. Gli ermellini hanno dovuto affrontare la questione delle tutele da riconoscere ad una lavoratrice che aveva interrotto la propria gravidanza entro il 180° giorno dal suo inizio.
Il tema nasce perché, mentre il legislatore ha esplicitato cosa deve aspettarsi la lavoratrice quando va incontro ad un’ interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno, non è altrettanto evidente cosa può attendersi se l’interruzione avviene prima di quella data. Risulta altresì chiaro un altro concetto. Una donna che porta a termine una gravidanza, non può essere licenziata fino al compimento di un anno di età del bambino. Per il reintegro, in quei casi è sufficiente la presentazione entro 90 giorni dal licenziamento, di un certificato medico che dimostri lo stato di gravidanza.
Nei casi in cui l’interruzione della gravidanza avvenga oltre il 180° giorno, il divieto di licenziamento vale fino a tre mesi successivi. Nel caso di un bimbo nato morto o deceduto entro i tre mesi di vita, il divieto permante fino ai dieci giorni successivi alla data del decesso. Ma tale divieto non opera nel caso in cui l’interruzione di gravidanza avvenga nei primi 180 giorni dall’inizio della gestazione. In quell’arco temporale (180 giorni) tuttavia i diritti della lavoratrice a mantenere il proprio posto di lavoro, sono tutelati.
 
LEGGI L’approfondimento su tale argomento dell’avv. Sabrina Caporale

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