Il beneficio di assistenza mensile di cui all’art. 13 L. 118/1971 spetta agli invalidi civili riconosciuti con percentuale superiore al 74%. L’art. 13 prevedeva la percentuale di invalidità, originariamente stabilita in due terzi (pari cioè al 67%) e successivamente è stata elevata nella misura del 74% dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, comma 1 (Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1355/2021 del 28/09/2021 RG n. 2812/2020)

Il ricorrente conviene in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento del requisito sanitario utile per accedere al beneficio dell’assistenza mensile prevista dall’art. 13 della Legge n. 118/1971 (invalidità superiore al 74%), con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Dopo la conclusione negativa del procedimento amministrativo il ricorrente promuoveva ricorso di ATP ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c, dove il CTU accertava una percentuale di invalidità nella misura del 67%.

Contesta la CTU svolta in Accertamento Tecnico e chiede la condanna dell’Inps al pagamento dei relativi ratei della prestazione con decorrenza dal mese successivo rispetto alla presentazione della domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla maturazione al soddisfo.

L’Inps eccepisce l’improponibilità e/o l’inammissibilità del ricorso e ne chiede il rigetto.

Il Giudice, previa acquisizione della documentazione sanitaria e del fascicolo dell’ATP dispone la rinnovazione della CTU Medico-Legale.

Innanzitutto il ricorso è ammissibile in quanto proposto entro i termini di legge.

All’esito della CTU svolta nell’ATP, il Consulente concludeva che dalla disamina della documentazione sanitaria e dalle risultanze della visita medico-legale effettuata, il ricorrente risultava affetto da “ritardo mentale di grado lieve” … e che dall’insieme delle patologie da cui è affetto e dal loro grado di espressione clinica, poteva essere equitativamente giudicato: invalido civile con riduzione della capacità lavorativa inferiore al 74%, quindi in misura insufficiente per la concessione dell’assegno mensile di assistenza di invalidità civile (art 13 L.N. 118/71).

Al riguardo giova evidenziare che l’art. 13 menzionato prevedeva la percentuale di invalidità, originariamente stabilita in due terzi (pari cioè al 67%). Successivamente è stata elevata nella misura del 74% dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, comma 1. Ed ancora, l’art. 1, comma 35, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 nel riscrivere l’art. 13 della L. n. 118/71 ha ribadito il grado di invalidità nella misura pari o superiore al 74%, utile al beneficio dell’assegno mensile di assistenza.

Ebbene, la nuova CTU ha accertato: “Ritardo mentale di grado lieve, lievi esiti emiparesi dx, in esito a sofferenza perinatale da distress respiratorio grave (cod. rif. 1005+ 7338=67%). Nel periziando sono presenti esiti di pregressa sofferenza ischemica perinatale, consistenti in ritardo mentale di grado lieve, discreto impaccio verbale e sfumata emiparesi dx, con limitazione dei movimenti fini della mano dx e limitazione agli alti gradi dei movimenti propri del braccio dx e che dagli elementi conoscitivi acquisiti è verosimile che la condizione sopra descritta sia in essere dal 01.03.2019 , data della visita medica di revisione, quando il complesso polipatologico rilevato era, verosimilmente, già costituito nella gravità accertata. Le predette affezioni costituiscono un complesso morboso con discreta limitazione funzionale, che in riferimento alla normativa vigente determina una invalidità pari al 67%, e che pertanto non sussiste il requisito medico -legale per la concessione dell’assegno mensile di assistenza di cui all’art. 13 della L. 1181/71.”

In risposta alle note critiche del CTP di parte ricorrente, il Consulente precisa che “nel corso della visita medica il periziato era lucido e orientato con tono dell’umore nella norma anche se presentava un lieve impaccio verbale. Rilevati modesti segni di pregressa emiparesi dx consistenti in una limitazione funzionale “agli alti gradi” dei movimenti propri del braccio dx e impaccio dei “movimenti fini” della mano dx con forza conservata e capacità di scrivere con destrezza e velocità. Inoltre, malgrado qualche difficoltà nelle fasi della vestizione, il ricorrente si è mostrato in grado di effettuare in autonomia la deambulazione anche su punte e talloni e i passaggi posturali.”

Il Giudice condivide le conclusioni del Consulente con conseguenza il rigetto del ricorso proposto.

Le spese processuali vengono regolamentate tenuto conto della presenza dei requisiti per l’esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell’art.152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.

Le spese di CTU relative al procedimento di ATP vengono definitivamente poste a carico dell’INPS.

Le spese della seconda CTU vengono poste a carico dell’INPS.

Avv. Emanuela Foligno

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