“(..) compete al creditore che agisce per la declatoria della responsabilità contrattuale della controparte, fornire un dettaglio sufficiente a radicare credibilmente il contraddittorio sul punto, consentendo al debitore di sicurezza di fornire realmente la prova della insussistenza o non imputabilità a sé dell’inadempimento (e non dell’evento)”.
È quanto affermato dal Tribunale di Genova (Sez. Civ. II, sentenza 21 ottobre 2014, n. 3322) in una sentenza ove ancora una volta si parla di responsabilità medica.
Questa volta, il caso è quello di una paziente che conveniva in giudizio la struttura sanitaria (privata) presso la quale si trovava ricoverata, per sentirne accertare la responsabilità contrattuale (e/o extracontrattuale) e, così, ottenerne il risarcimento del danno subito in conseguenza di un incidente che si verificava nella struttura medesima.
La donna raccontava di essere stata investita e urtata dalla ruota di una carrozzella di altra dirigente, occupante la stessa camera e sfuggita alla sorveglianza del personale medico, nel mentre si accingeva a lasciare la propria stanza per recarsi ad effettuare un controllo radiografico, cadendo rovinosamente a terra e riportando cosi la frattura del collo con distacco del trochite.
Nella denuncia la paziente lamentava la responsabilità della struttura per esser venuta meno agli obblighi di corretta vigilanza sulla paziente ricoverata, la quale a suo dire “si muoveva imprudentemente all’interno della stanza, senza la presenza e l’ausilio del personale medico e senza il prescritto uso dei bastoni canadesi”.
Il giudice genovese – a questo punto – coglie l’occasione per richiamare i principi generali ispiratori in materia di responsabilità professionale medica; ricordando che “la responsabilità della struttura ospedaliera e della struttura privata, ancorché non fondata sul contratto, ma sul c.d. contatto sociale, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi e/o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso, tanto più che la prestazione dell’operato del sanitario incide su un bene costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute ex art. 32 Cost., dal che ne consegue che la responsabilità diretta dell’ente ex art. 1228 c.c. e quella del medico, inserito organicamente nella struttura sanitaria, sono disciplinate dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d’opera professionale ex art. 1176, 1218 e 2236 c.c. (Cass. sez. III civ. 2/12/1998 n. 12223; Cass. sez. III civ. 8/5/2001 n. 6386; Cass. sez. III civ. 28/5/2004 n. 10297; Cass. sez. III civ. 24/5/2006 n. 12362; Cass. sez. III civ. 13/4/2007 n. 8826; Cass. sez. III civ. 14/6/2007 n. 13953).
Pertanto – continua – in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di “protezione ed accessori”.
Così ricondotta la responsabilità della struttura a un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle tracce delineate dall’art. 1218 c.c. e, per quanto riguarda le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l’individuazione del fondamento di responsabilità dell’ente ospedaliero nell’inadempimento di obblighi propri della struttura si fonda sulla responsabilità dell’ente per il fatto del dipendente sulla base dell’art. 1228 c.c. (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577)».
Con riferimento alla prestazione sanitaria complessivamente intesa, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria – ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “latu sensu” alberghiere (Cass. 8827/07) e che anche gli infermieri sono portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti loro affidati e che hanno il dovere di eseguire tutte le disposizioni necessarie alla tutela della salute dei malati (Cass. Pen. N. 9638/2000)”.
Nel caso di specie, tuttavia – osserva il tribunale di Genova – il fatto pare essere frutto, non tanto della cattiva e/o omessa esecuzione di una prestazione di natura sanitaria o paramedica, facente parte della complessa prestazione di assistenza già citata, e quindi di un inadempimento contrattuale, quanto piuttosto di “un fatto che da esso prescinde”, ovvero la circostanza per cui la caduta della ricorrente si sarebbe verificata a seguito del contatto/urto con la ruota della carrozzina della compagna di stanza “sfuggita alla sorveglianza” del personale.
In verità, dalla istruttoria svolta non era emersa alcuna prova dell’episodio, né tanto meno, la minima testimonianza di persona presente ai fatti. L’inadempimento lamentato, si sarebbe, pertanto, risolto unicamente nella violazione dell’obbligo di sorveglianza e protezione, sotto il profilo di una manovra poco accorta della carrozzina sfuggita alla sorveglianza del personale o sotto il profilo di un omesso aiuto nella deambulazione all’interno della stanza. Circostanze peraltro, rispettivamente, l’una non provata e l’altra non riferibile a colpa del personale sanitario.
Sul punto – conclude l’ufficio giudicante -, non può dimenticarsi che è onere del “creditore che agisce per la declatoria della responsabilità contrattuale della controparte fornire un dettaglio sufficiente a radicare credibilmente il contraddittorio sul punto, consentendo al debitore di sicurezza di fornire realmente la prova della insussistenza o non imputabilità a sé dell’inadempimento (e non dell’evento); quanto sufficiente a rigettare il ricorso.
Avv. Sabrina Caporale



