Il professionista è escluso dal pagamento dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata

Tale condizione ricorre quando egli è il responsabile della organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

La vicenda

Il contribuente esercitava attività di promotore finanziario, avendo ricavato nella propria abitazione gli spazi per lo studio professionale e dotatosi di auto nonché di strumenti informatici necessari all’espletamento del suo lavoro autonomo.  Ritenendo di non eccedere gli standard minimi per l’esercizio della professione, aveva richiesto il rimborso all’Irap per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007.
Ma dopo che la sua domanda fu rigettata aveva esperito ricorso davanti al giudice tributario, trovando anche in questo caso riscontro negativo.
Ricorreva pertanto, ai giudici di legittimità, censurando la decisione impugnata per violazione della disciplina impositiva Irap, “non potendosi desumere la consistenza dell’organizzazione in base alla sola incidenza dei costi rispetto ai ricavi ed affermare il superamento del minimo organizzativo unicamente dalla consistenza dei primi sui secondi, che nel triennio in esame si erano attestati all’ordine del 44-46%.”
In altre parole la corte di merito, in violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, aveva fatto riferimento non ai singoli beni, alla loro rilevanza e coerenza con l’attività svolta, ma unicamente alla loro rilevanza economica rispetto al ricavo annualmente ottenuto.

Il professionista escluso dal pagamento dell’Irap

Ebbene, i giudici della Cassazione chiamati a pronunciarsi sulla vicenda hanno ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Un. n. 12108/2009; n. 12109/2009; n. 12110/2009) in base al quale, in tema di Irap, il professionista «è escluso dall’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quanto il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserto in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni».
Il tenore della norma citata così come gli arresti giurisprudenziali citati, lasciano comunque libero il convincimento del giudice nel cercare indizi e pervenire alla verifica della sussistenza o meno della organizzazione, tenendo presente che la regola è la sottoposizione ad Irap dell’attività professionale ed eccezionale il suo affrancamento (Sez. Un. n. 9451/2019).
Riguardo al punto centrale della questione, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che, in via generale, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo.

La decisione

Si è infatti, persino ritenuto che l’acquisito di un macchinario indispensabile all’esercizio dell’attività medesima non sia idoneo a rilevare l’esistenza dell’autonoma organizzazione ove il capitale investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale del lavoratore autonomo, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto (Cass. n. 2355/2016).
Si pensi ad esempio al medico dentista e alla poltrona attrezzata. Ebbene, se quanto appena detto è vero, dovrebbe considerarsi l’apporto produttivo che tale strumento permetta di conseguire, non potendo rilevare ex se.
Per tutti questi motivi il ricorso è stato e cassata con rinvio, la sentenza impugnata.

La redazione giuridica

 
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