Qualora l’oggetto del giudizio sia una lite tra eredi inerente l’itera massa ereditaria, anche con riguardo alla determinazione della sua entità, è il suo valore a costituire parametro di riferimento per la esatta liquidazione del compenso dovuti all’avvocato

La vicenda

Con sentenza depositata nel dicembre de 2015 il Tribunale di Matera, pronunziando sul ricorso proposto da un avvocato per il pagamento delle spettanze professionali relative al mandato svolto in relazione ad una causa riguardante un’azione di riduzione e reintegrazione della quota ereditaria, lo accoglieva, liquidando in favore di quest’ultimo, la somma complessiva di Euro 3.557,60, oltre alle spese della procedura e agli accessori di legge.
A sostegno dell’adottata decisione il predetto Tribunale, determinava il quantum nell’anzidetta misura, applicando lo scaglione riconducibile al valore compreso da Euro 25.000,00 ed Euro 50.000,00 della tariffa forense, considerata la natura della causa cui si riferiva lo svolgimento della attività professionale.

Il ricorso per Cassazione

Con ricorso per Cassazione ritualmente formulato il predetto difensore contestava la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.p.c., con riguardo alla mancata estensione – nel giudizio in cui egli aveva svolto il suo mandato professionale – del valore della controversia all’intera massa ereditaria, in ordine al quale avrebbe dovuto essere individuato lo scaglione tariffario effettivamente applicabile per la liquidazione degli onorari legali.
Il ricorso è stato accolto. Ai fini della liquidazione delle spettanze in favore dell’avvocato ricorrente, il Tribunale di merito avrebbe dovuto porre riferimento al valore della complessiva massa ereditaria e non a quello della quota in contestazione relativa alla sola domanda di riduzione eccepita dalla convenuta.
In altre parole, essendo venuta a costituire oggetto della richiamata controversia l’intera massa ereditaria anche con riguardo alla determinazione della sua entità, ne consegue che – secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 2978/1981, Cass. n. 11222/1997 e, in motivazione, Cass. n. 9058/2012 e Cass. n. 20126/2014, non mass.) – era il valore della stessa a dover costituire il parametro di riferimento per la esatta liquidazione dei compensi dovuti al ricorrente ai sensi dell’art. 12 c.p.c., u.c., con la relativa applicazione degli inerenti criteri tariffari di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 5.
Aveva fatto bene dunque, il legale a contestarne la legittimità della liquidazione del compenso così determinata dal Tribunale di Matera, che ora dovrà pronunciarsi nuovamente sulla vicenda tenendo conto dell’enunciato principio di diritto e provvedendo, in tal modo, a regolare le spese di giudizio.

La redazione giuridica

 
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