Non sono trasmissibili agli eredi le sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni amministrative, le quali si estinguono con la morte del trasgressore

I ricorrenti per cassazione erano gli eredi dell’originaria parte in causa contro il Comune di Roma Capitale. La vicenda riguardava la sanzione per un illecito amministrativo.
In particolare, quest’ultimo non avrebbe adempiuto al pagamento dei canoni ICI relativi ad un proprio terreno ritenuto edificabile.
Cosicché il comune capitolino aveva emesso due avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta citata.
Ma per gli eredi, tale accertamento era illegittimo dal momento che il proprio terreno non poteva considerarsi edificabile per il sol fatto di esser stato inserito come tale, nel Piano Regolatore Generale della città di Roma, senza l’approvazione di un piano particolareggiato. E pertanto ricorrevano dapprima davanti al Tar e successivamente al Consiglio di Stato.
Ma in entrambi i giudizi il ricorso è stato respinto. Non restava dunque, che affidarsi ai giudici di legittimità.

La pronuncia della Cassazione

Ed invero, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa all’illegittimità delle sanzioni amministrative applicate.
È stato già affermato che le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689 appena citata, secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Il principio della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative, comminate per la violazione della legge tributaria, agli eredi del de cuius, è principio che si ricava direttamente dalla legge.
Gli artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esplicitamente considerano la pena pecuniaria nascente dalla violazione, per cui l’obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria sorge al momento della violazione stessa ed il successivo provvedimento di irrogazione, non un provvedimento costitutivo, ma un semplice provvedimento di liquidazione di un’obbligazione già sorta, con valore dichiarativo (Cassazione 30 novembre 1985, dec. n. 5980).
Ne deriva che l’applicazione della sanzione pecuniaria così disposta non può che essere diretta nei soli confronti dell’autore della violazione medesima, “salvo diversa disposizione di legge”.
Si tratta in altre parole, di un principio generale che può essere derogato soltanto da una contraria ed espressa previsione normativa. (Commissione Tributaria di Monza, 14 aprile 1994 Numero 1130).

La redazione giuridica

 
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