La propensione al rischio del cliente e la conoscenza dei mercati finanziari non esonera l’intermediario finanziario dall’obbligo di fornire tutte le informazioni relative alla natura e ai rischi dell’investimento

La vicenda

I clienti di una banca avevano agito in giudizio affinché fosse accertata la nullità (e/o inefficacia e/o annullabilità dei contratti di acquisto di obbligazioni da loro conclusi e la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme impiegate per l’acquisto dei titoli, oltre che al risarcimento dei danni. I ricorrenti avevano lamentato un comportamento dell’intermediario non conforme al parametro di specifica diligenza richiesto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: TUF). Questi avevano affermato di aver subito vere e proprie sollecitazioni all’investimento da parte dei dipendenti della Banca convenuta, che avevano loro evidenziato la natura particolarmente vantaggiosa delle operazioni proposte; avevano, inoltre, lamentato la mancata consegna del contratto di intermediazione, del prospetto informativo e di un documento sui rischi connessi alle operazioni finanziarie; sostenendo altresì di non esser mai stati informati nè dell’alto rischio insito nell’operazione, nè dell’emissione di alcuni titoli fuori mercato.

In primo grado, il Tribunale di Firenze accoglieva le domande attoree, ritenendo che la Banca avesse violato gli obblighi informativi su di essa gravanti, con la conseguente risoluzione per inadempimento dei contratti di intermediazione finanziaria; il Tribunale condannava altresì la Banca a pagare agli attori e agli intervenuti le somme corrispondenti a quelle impiegate per l’acquisto dei titoli; escludendo, invece, il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e il risarcimento dei danni ulteriori.

La Corte di appello di Firenze riformava la sentenza, accogliendo l’appello principale della banca e rigettando tutte le domande proposte dai ricorrenti. Secondo i giudici dell’appello non vi era stata prova del nesso causale tra inadempimento e danno.

La vicenda è giunta, infine, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 7967/2020) su ricorso presentato dagli originari istanti.

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, prescrive agli intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori di: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l’investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, deve allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante una sintetica ma circostanziata indicazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrargli, e deve fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole, se fosse stato adeguatamente informato; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute (Sez. 1, n. 10111 del 24/04/2018).

Il giudizio di legittimità

La Corte di Cassazione al riguardo, ha evidenziato come i giudici dell’appello non avessero affatto riformato la decisione di primo grado in punto risoluzione dei contratti, ma avessero solamente escluso la condanna risarcitoria per la gran parte degli attori e degli intervenuti sul presupposto della ravvisata insussistenza del nesso causale fra inadempimento dell’obbligo informativo e danni.

In particolare, la corte di merito aveva escluso la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo, assumendo che i clienti, alla luce delle loro scelte pregresse di investimento, orientate verso il mercato azionario o verso obbligazioni convertibili e strutturate, o, ancor più genericamente, della loro dichiarazione di propensione al rischio, avrebbero comunque deciso di effettuare l’investimento proposto, anche se, diversamente da quanto effettivamente accaduto, la Banca li avesse adeguatamente informati circa i rischi connessi all’operazione.

Ma così ragionando, la Corte territoriale aveva completamente ignorato la funzione specifica dell’obbligo posto a carico dell’intermediario, preordinato a colmare l’handicap informativo e la dissimmetria consequenziale nelle cognizioni delle parti e in tal modo a consentire all’investitore una scelta consapevole e razionale; dall’altro lato, aveva erroneamente attribuito capacità indiziante a circostanze del tutto prive di valore inferenziale (quali la loro propensione al rischio e la conoscenza dei mercati): ciò l’aveva condotta a ritenere che se l’intermediario avesse fornito le opportune informazioni, i clienti avrebbero comunque deciso di effettuare lo stesso investimento che, pur non adeguatamente informati, avevano scelto di fare.

L’inadempimento dei doveri informativi da parte dell’ intermediario finanziario

È noto in realtà, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che in tema di distribuzione dell’onere della prova nei giudizi relativi a contratti d’intermediazione finanziaria l’inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell’operazione finanziaria.

Tale condotta omissiva, pertanto, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall’investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell’intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria informativa (Sez. 1, n. 3914 del 16/02/2018).

Vale a dire: in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all’acquisto di un prodotto finanziario, mentre grava sull’intermediario l’onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, incombe invece sull’investitore l’onere di provare, sia pur anche in via presuntiva, il nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligazione informativa specificamente allegata e il danno, nonché il pregiudizio patrimoniale dovuto all’investimento eseguito.

I contratti di investimento finanziario

Non si può trascurare, inoltre, che nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; di conseguenza, l’assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell’intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio (Sez. 1, n. 8089 del 21/04/2016; Sez. 1, n. 16861 del 07/07/2017).

I predetti obblighi d’informazione impongono, in altre parole, la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017).

La propensione al rischio dell’investitore

Perciò la Corte di Cassazione ha affermato che la prova del nesso causale non è eliminata dal mero rilievo di elementi generici, come il profilo speculativo o l’elevata propensione al rischio dell’investitore: “si deve infatti escludere che il cliente possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e sono invece conosciuti o prevedibili da parte dell’intermediario finanziario.”

Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere (Sez. 1, n. 8333 del 04/04/2018).

Insomma l’accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018).

Pertanto all’investitore è rimesso il potere decisionale di stabilire il grado di aleatorietà dell’investimento che intende sostenere, a condizione che l’investimento corrisponda al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all’investimento finanziario e soprattutto sia frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto tra rischio e rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosità, quest’ultima con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito.

Al contrario, l’obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso un investitore impropriamente qualificato “speculativo”, l’intermediario sia esonerato dal fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato. (Sez. 1, 28/02/2018, n. 4727; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017, citate).

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, per un nuovo esame della vicenda.

La redazione giuridica

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