L’opera di arredamento di interni, se originale, è tutelata dal diritto d’autore

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Può un progetto o un’opera di arredamento di interni, quale opera di architettura, essere tutelata dalle norme sul diritto d’autore?

Un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile come progetto di opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2 L.A. (“i disegni e le opere dell’architettura”).

È quanto ha affermato la Prima Sezione Civile della Cassazione in una recente sentenza n. 8433/2020. Il giudizio aveva avuto ad oggetto la domanda proposta da una nota azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di profumeria, che aveva affidato, nel 2005, allo studio associato convenuto, il compito di realizzare una nuova progettazione dei propri negozi; l’azione era stata volta al fine di accertare l’illecito effettuato da quest’ultima, ex art. 2598 c.c., a causa dell’indebita ripresa, nell’allestimento dei suoi negozi, degli elementi, aventi originale combinazione nei loro insieme, caratterizzanti i punti vendita della stessa ricorrente, dello sfruttamento del layout, frutto di anni di investimento e ricerca, e della concorrenza parassitaria, nonché la violazione dei diritti esclusivi di realizzazione economica della stessa società committente sul progetto realizzato nel 2006, relativo ai propri negozi.

L’opera di arredamento degli interni

Ma la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il progetto di architettura di interni non è tutelabile, come ritenuto dalla ricorrente, esclusivamente, come modello di design industriale, ai sensi dell’art. 2, n. 10 L.A., nei singoli elementi di cui il piano di arredamento si compone (e che possono essere utilizzati separatamente l’uno dall’altro, in quanto non conformati in modo tale da potere essere solo combinati l’uno con l’altro), proteggibili alla condizione che sia effettivamente presente un “valore artistico”, o come diritto connesso, ai sensi dell’art. 99 L.A. (progetti di lavoro di ingegneria, laddove costituiscano “soluzione originale di un problema tecnico”, il che, nel design d’interni, è spesso difficile da individuare), o come marchio tridimensionale”.

Invero, l’opera dell’ingegno è protetta dall’ordinamento purché presenti un qualche elemento od una qualche combinazione che sia originale, frutto della creatività, ancorché minima del suo autore (Cass. 908/1995), così da potersi identificare, pur inserendosi in un genere assai diffuso, per essere un prodotto singolare dell’autore e da poter essere individuata tra le altre analoghe (Cass. 7077/1990).

Ciò che, in altre parole, è tutelato è l’opera dell’ingegno in quanto estrinsecata in una determinata forma e non l’idea in sé e per sé, anche se originale, in quanto l’idea una volta che si sia espressa in una determinata forma diviene, nel suo contenuto intellettuale, di pubblico dominio: da quel momento, tutti possono utilizzarla col solo limite di non riprodurre la stessa forma artistica in cui si è concretizzata ed occorre pertanto che l’idea creativa, in sé non tutelabile, venga “rappresentata” all’esterno e si consolidi in un’espressione nuova, compiuta (e quindi non allo stato grezzo) ed originale che rappresenti “un autonomo e specifico risultato creativo”, “un’autonoma e definitiva creazione intellettuale”, non abbisognevole di aggiustamenti e trattamenti ulteriori (Cass. 5301/1999).

La nozione di architettura

Nell’accezione tradizionale, l’architettura è l’arte ed al contempo la tecnica di progettare e costruire edifici, cosicché, in passato, si è riconosciuta tutela, da parte della giurisprudenza di merito, all’architettura d’interni come opera dell’ingegno solo ove gli elementi di cui si compone l’arredo risultassero inscindibilmente incorporati nell’immobile, sia pure soltanto nelle componenti infrastrutturali, quali gli infissi, i pavimenti e le luci.

Tuttavia, oggi, la nozione di architettura si è ampliata, ricomprendendo quell’attività intellettuale rivolta alla creazione e modificazione degli spazi per renderli fruibili all’uomo, nell’ambiente fisico, nel territorio e paesaggio, nelle città, nell’edilizia ed anche nell’organizzazione degli interni.

Per essere tutelabile, il progetto o l’opera di arredamento d’interni deve essere, tuttavia, sempre identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore, per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti nell’illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni).

Infatti, l’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitaria di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo.

Ora, la Corte di merito, nel progetto elaborato dallo studio professionale convenuto, aveva dato rilievo proprio all’organizzazione dello spazio risultante dalla precisa combinazione d’insieme di elementi che, pur comuni ove singolarmente esaminati, risultava nell’insieme originale, in quanto dotata di quel minimo di apporto creativo idoneo alla sua promozione per l’accesso alla tutela autorale e in quanto frutto non di scelte di carattere funzionale e banali.

Al riguardo, la stessa Corte di Giustizia Europea La Corte ha evidenziato che un’opera autorale è tale ove ricorra un “oggetto originale”, per il quale, da un lato, è necessario e sufficiente che esso rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punti 88, 89 e 94, nonché del 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, punto 14), e che la sua realizzazione non sia stata frutto di considerazioni di carattere tecnico, di regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, e, dall’altro lato, che vi sia un oggetto – opera – identificabile con sufficiente precisione e oggettività (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punto 40).

In presenza di tali due elementi, il legislatore dell’Unione ha optato per un sistema secondo il quale la protezione riservata ai disegni e modelli e quella assicurata dal diritto d’autore non si escludono a vicenda ma possono cumularsi.

Il principio di diritto

Per queste ragioni, la Suprema Corte con la sentenza in commento, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2 L.A. (“i disegni e le opere dell’architettura”), non rilevando il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore”.

Avv. Sabrina Caporale

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