Maltrattamenti ai danni degli alunni, insegnante condannata

0
maltrattamenti

Respinta la tesi difensiva in base alla quale, in luogo del reato di maltrattamenti, si sarebbe dovuto ipotizzare, al più, il diverso delitto di abuso dei mezzi di correzione

Maltrattamenti ai danni dei suoi alunni. Questo il reato contestato a un’insegnante di scuola materna, a valere per due anni scolastici. In sede di merito la donna era stata condannata sulla base delle testimonianze rese dai genitori dei ragazzi, ma anche di alcuni colleghi dell’imputata.

La maestra, nel ricorrere per cassazione eccepiva, tra gli altri motivi, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 572 del codice penale, nella parte in cui la Corte di territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità delle condotte maltrattanti. A suo avviso, infatti, tali condotte sarebbero state solamente tre per ognuno dei due anni scolastici specificamente considerati, e perciò episodiche; inoltre, avrebbero riguardato soltanto alcuni alunni, e la sentenza non indicava le ragioni sulla base delle quali era stato ravvisato una situazione di disagio generalizzato della classe. Pertanto, si sarebbe dovuto ipotizzare, al più, il diverso delitto di abuso dei mezzi di correzione, previsto dall’art. 571 del codice penale.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 13709/2020, ha ritenuto non fondata la doglianza dell’impugnante, respingendone il ricorso.

Per i Giudici Ermellini, il rilievo dell’insegnante circa la natura non abituale delle condotte a lei contestate era errato, poiché si limitava a prendere in considerazione soltanto le condotte espressive di violenza fisica nei confronti degli alunni, mentre, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 572, del codice penale, assume rilevanza ogni comportamento prevaricatore e vessatorio, quali possono essere anche la grave ingiuria, l’umiliazione, la minaccia, le manifestazioni d’irosa aggressività verbale. Di simili contegni, reiteratamente tenuti dall’imputata nel corso della sua attività d’insegnamento all’indirizzo dei suoi alunni, in entrambi gli anni scolastici oggetto d’interesse, risultava essere stata raggiunta adeguata dimostrazione.

Non coglieva nel segno neppure l’eccezione sollevata dalla ricorrente in base alla quale il delitto di maltrattamenti non sarebbe stato configurabile, perché le condotte avrebbero riguardato soltanto alcuni bambini e non la generalità della classe. La norma incriminatrice, infatti, non richiede necessariamente – sottolineano dal Palazzaccio – la pluralità dei soggetti passivi. Inoltre, anche in questo caso, non venivano prese in considerazione le ingiurie, le aggressioni verbali e le minacce, che invece risultavano essere state rivolte alla generalità degli alunni.

In conclusione, dunque, compiutamente e logicamente la Corte di merito aveva ravvisato, in conseguenza dell’abitualità dei comportamenti maltrattanti tenuti dalla ricorrente, una condizione di perdurante sofferenza psicologica, più o meno intensa, in tutti i bambini di ciascuna classe a lei affidati.

Il Giudice a quo, con riferimento ad ognuno dei periodi contestati, aveva correttamente ritenuto sussistente la fattispecie dei maltrattamenti in luogo dell’alternativa tesi difensiva che inquadrava le condotte nel diverso reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Già solo sotto il profilo semantico – afferma la Cassazione – il concetto di “abuso” implica di necessità che, in via ordinaria, sia consentito l'”uso”. Volendo seguire il ragionamento della difesa, dunque, si sarebbe dovuto ritenere che condotte a componente violenta, fisica o psicologica, quantunque minima, rientrerebbero tra i mezzi di correzione o di disciplina consentiti, e che, soltanto qualora sia superato il coefficiente di aggressività permesso, la condotta, a seconda della abitualità o meno ricadrebbe nelle fattispecie di cui all’art. 571 o all’art. 572 del codice penale.

La redazione giuridica

Leggi anche:

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE, INSEGNANTE CONDANNATA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui