Accolto il ricorso di un’imputata accusata sulla base di intercettazioni inutilizzabili in quanto non sussisteva alcun legame con i reati per i quali si procedeva nei suoi confronti.
In sede di merito era stata condannata per il reato continuato di falso ideologico in atto pubblico e fraudolenta predisposizione di documenti relativi ad un sinistro. L’imputata, nello specifico, era accusata di aver redatto un falso certificato di visita e di diagnosi di trauma contusivo nei confronti di un paziente, in concorso con quest’ultimo e con i suoi genitori. Nel ricorrere per cassazione la donna deduceva violazione di legge sulla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate, in base alle quali veniva affermata la sua responsabilità. In particolare eccepiva che le intercettazioni venivano disposte ed eseguite per reati non connessi o collegati a quelli per i quali si procedeva nei suoi confronti. A suo dire, non era condivisibile il diverso orientamento per il quale sarebbero utilizzabili le intercettazioni autorizzate nell’ambito di un procedimento che originariamente riguardi anche reati in ordine ai quali si provveda successivamente alla formazione di procedimenti separati, essendo necessaria una stretta correlazione strutturale ed investigativa fra i reati per i quali vengono autorizzate le intercettazioni, e quelli emersi nel corso delle stesse.
Per la Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con la sentenza n. 11745/2020, il ricorso è fondato.
La questione sull’utilizzabilità di intercettazioni in un procedimento diverso da quello nell’ambito del quale le operazioni di intercettazione erano state originariamente autorizzate, relativo a reati non connessi né collegati rispetto a quelli oggetto dell’iniziale autorizzazione pur se emersi nel corso dell’attività captativa e successivamente oggetto di separazione, era stata rimessa alle Sezioni Unite. All’esito del relativo giudizio, è stato affermato il principio per il quale il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali dette intercettazioni siano state autorizzate, previsto in linea generale dall’art. 270 cod. proc. pen., non opera — oltre ai casi nei quali i risultati siano indispensabili per l’accertamento di reati in ordine ai quali sia obbligatorio l’arresto in flagranza, fra i quali non è compreso quello in esame — con riguardo a reati che presentino connessione, nelle ipotesi di cui all’art. 12 cod. proc. pen., con quelli oggetto dell’iniziale autorizzazione.
Nel caso in questione, dalla ricostruzione dei fatti esposta dai giudici di merito non emergevano legami di questo genere. Da li la decisione di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo esame sulla rilevabilità di altri profili in ordine ai quali potesse essere ravvisata la connessione di cui sopra, e in caso negativo, derivandone l’inutilizzabilità delle richiamate intercettazioni.
La redazione giuridica
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