Ha natura contrattuale la responsabilità della banca che abbia negoziato un assegno di traenza quale girataria per l’incasso a favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario

È quanto ha affermato la Sesta Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 1177/2020), richiamando un recente arresto giurisprudenziale secondo il quale: “Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. L. Bancaria), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2” (Cass. n. 14712/07).

Per i giudici della Suprema Corte, dunque, la tesi secondo cui la banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile prescindendo dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione non possa più essere sostenuta; “una forma di responsabilità oggettiva, infatti, potrebbe predicarsi solo in difetto di un rapporto in senso lato contrattuale tra danneggiante e danneggiato, come ad esempio nelle ipotesi tipiche disciplinate dagli artt. 2048 e 2053 c.c., appartenenti però all’ambito della responsabilità aquiliana; laddove, invece, nella logica della responsabilità contrattuale (anche nella forma della responsabilità da contatto sociale qualificato), la colpa torna a recuperare la propria centralità ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.. La conseguenza che si ricava da queste considerazioni di carattere generale è che nell’azione promossa dal danneggiato, la banca che abbia pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., 2 comma, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve”.

La vicenda

Nella vicenda in esame la società attrice aveva citato in giudizio Poste Italiane s.p.a. chiedendone la condanna alla restituzione della somma complessiva di 6.017,85 euro per aver consentito a soggetti diversi dai legittimi beneficiari di incassare tre distinti assegni di traenza non trasferibili.

In primo grado il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Roma aveva ribaltato l’esito del processo, condannando Poste Italiane s.p.a. al pagamento della suddetta somma.

Poste italiane ha proposto, allora, ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 Legge sugli assegni, non avendo la Corte d’appello valutato la sussistenza della prova liberatoria fornita, ex art. 1218 c.c., in ordine alla condotta diligente avuta nel pagare gli assegni, non essendo emersi evidenti segni di contraffazione del titolo e dei documenti di riconoscimento acquisiti.

La decisione

Ebbene la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ed invero, nel ritenere che il citato art. 43 sia da interpretare a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa nell’errata identificazione del prenditore, e che fosse irrilevante la difesa di Poste Italiane s.p.a. riguardo all’eccezione di aver adottato opportuni comportamenti prudenziali all’atto della presentazione dei titoli per l’incasso, la corte d’appello capitolina non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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