In materia di lesioni micropermanenti trovano applicazione i criteri risarcitori di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l’articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, cd. Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall’articolo 3 comma 3 della L. n. 183/2012, cd legge Balduzzi

Come è noto l’art. 139 codice delle assicurazioni detta i criteri per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti).

Nel caso esaminato, il ricorrente aveva esposto di essere stato operato al ginocchio sinistro presso una casa di cura; tuttavia, a causa della non corretta esecuzione dell’intervento, si erano rese necessarie altre due operazioni chirurgiche.

A causa delle errate e inadeguate prestazioni sanitarie cagionate da colpa medica, aveva subito un danno patrimoniale e non patrimoniale di complessivi 163.639 euro.

Tanto premesso, l’uomo aveva convenuto in giudizio la struttura clinica chiedendone la condanna del danno per lesioni micropermanenti tramite corresponsione della somma sopra indicata.

Costituendosi in giudizio, la clinica aveva dedotto la propria assenza di responsabilità, evidenziando che, in ogni caso, la responsabilità sanitaria doveva essere ascritta soltanto all’ortopedico che aveva svolto il primo intervento, il quale non aveva alcun rapporto di dipendenza con essa e al quale il paziente si era rivolto privatamente.

La causa è stata decisa sulla base della CTU la quale aveva evidenziato “l’errore professionale per imperizia e imprudenza del medico che aveva eseguito l’intervento di osteotomia devarizzante”. (…) Se la osteotomia fosse stata eseguita con la tecnica prevista, e fosse stata utilizzata la placca di Puddu originale, in via di elevatissima probabilità il cedimento dell’osteosintesi non si sarebbe verificato”.

“Gli interventi non richiedevano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta” e, in conseguenza di tale errore era derivato un periodo di inabilità temporanea, definito come “stato di sofferenza di grado medio-lieve”, costituito da 6 giorni di inabilità temporanea totale, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, e 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.

Ad ogni modo, stando a quanto accertato dal CTU, la vicenda non aveva comportato un peggioramento del quadro clinico; pertanto non sussistevano postumi a carattere permanente derivati al paziente, sia in termini di danno biologico che di ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Il risarcimento per le lesioni microperamenti

Trattandosi di lesioni micropermanenti, il Tribunale di Reggio Emilia (Seconda Sezione, sentenza n. 293/2020) ha ribadito l’applicabilità dei criteri risarcitori di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l’articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, cd. Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall’articolo 3 comma 3 della L. n. 183/2012, cd legge Balduzzi: infatti, la disposizione in parola s’applica a tutti i processi in corso indipendentemente dalla verificazione del danno, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo del danno (Cass. n. 28990/2019)

In ragione di ciò, tenuto conto dell’indennità giornaliera calcolata in 47,49 euro, come da decreto attuativo dell’art. 139 Cod. Ass., il Tribunale ha ritenuto di dover liquidare il danno biologico temporaneo nella somma di 4.559,04 euro, senza necessità di personalizzazione in aumento, prevista dal terzo comma sino al 20% per le sofferenze di “particolare intensità”, avendo la CTU accertato che si trattasse di “sofferenza di grado medio-lieve”, somma alla quale doveva aggiungersi l’importo di 2.758,53 euro per spese mediche documentate.

La responsabilità solidale della struttura sanitaria

Il Tribunale ha inoltre ribadito la responsabilità solidale della struttura e del medico potendo la prima ripetere dal medico, solo la metà di quanto pagato al paziente a titolo di risarcimento del danno.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il nuovo riparto di responsabilità tra quella contrattuale della struttura e quella extracontrattuale del medico, previsto dall’articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco, non opera retroattivamente (Cass. n. 28994/2019); pertanto nella fattispecie oggetto di causa, doveva applicarsi il regime del riparto di responsabilità tra medico e struttura nel periodo antecedente alla riforma.

La redazione giuridica

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