Respinto, per decorso del termine triennale, il ricorso di un uomo che chiedeva di vedersi riconoscere il diritto alla rendita per malattia professionale

Al fine di stabilire l’inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell’assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l’accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell’espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.16605/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo che si era visto negare il riconoscimento della rendita per malattia professionale.

I Giudici del merito, infatti, avevano ritenuto prescritto il diritto per decorso del termine triennale – ex art. 112 testo unico infortuni-, computato a decorrere dalla data di conoscenza della malattia e della sua derivazione causale dal lavoro; data che la sentenza impugnata aveva ancorato alla data di una CTU espletata in primo grado nell’ambito di altro giudizio instaurato dal lavoratore verso il datore.

Nel ricorrere per cassazione l’impugnante lamentava che il giudice dell’appello avesse ritenuto di ancorare la conoscenza della malattia da parte dell’assistito ai fini del decorso del termine triennale alla data ricavata dalla consulenza tecnica, sebbene la CTU non abbia natura di mezzo di prova, trascurando inoltre che la parte onerata della relativa prova non aveva fornito alcuna prova al riguardo.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo  infondato, sottolineando da un lato che nel giudizio previdenziale la consulenza medico legale ha un carattere percipiente e, dall’altro lato, che nella specie la CTU richiamata nella sentenza impugnata, peraltro relativa ad altro giudizio, rilevava in senso puramente obiettivo quale fatto all’esito del quale risultava la conoscenza della patologia da parte dell’assistito.

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