Entrambi i Giudici di merito di Roma rigettano la domanda del paziente per i danni asseritamente patiti in conseguenza dei postumi permanenti derivanti dall’intervento al polso dx. Interessante la contestazione della mancata acquisizione dei documenti da parte del CTU in particolare la documentazione radiologica (Cassazione Civile, sez. III, 13/06/2024, n.16574).
Il caso
Tribunale e Corte di Appello di Roma rigettano la domanda proposta nei confronti del Medico e della Casa di Cura Villa Salaria di risarcimento per i danni patiti in conseguenza dei postumi permanenti residuati dall’intervento chirurgico al polso destro anche in assenza di consenso informato.
La Corte romana considerava, in sintesi:
a) andava confermata la decisione di primo grado che, sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale (secondo cui soltanto dalla comparazione degli esami radiografici relativi al primo trattamento e quelli successivi alla dimissione dal ricovero di Villa Salaria si sarebbe potuto accertare l’operato del medico, tenuto conto anche del fatto che si trattava di una lesione “complessa e grave”) aveva respinto le domande “per non avere l’attore provato la sussistenza del nesso causale tra i danni patiti … e gli interventi compiuti dal medico convenuto”.
La documentazione mancante
b) non potevano, infatti, trovare accoglimento le doglianze dell’appellante che lamentava la mancata acquisizione da parte del primo giudice degli “esami radiografici eseguiti sul polso dell’attore prima e dopo i vari interventi ai quali è stato sottoposto presso le strutture sanitarie intervenute nella vicenda avvalendosi dei poteri ufficiosi attribuitigli dall’art. 213 c.p.c.” e ben potendo “demandare al CTU il compimento di tale attività, essendo funzionale all’espletamento dell’incarico peritale”.
b.1) a tal riguardo: b.1.1) per un verso, non veniva in rilievo la disciplina dell’art. 213 c.p.c., essendo la richiesta volta ad acquisire documenti e non informazioni e potendo, comunque, il paziente “acquisire direttamente dalle strutture pubbliche e private intervenute gli esami radiografici”, giacché, “diversamente opinando … sarebbe stato esonerato dagli oneri probatori posti a suo carico ai sensi dell’art. 2697 c.c.”. b.1.2) per altro verso, non poteva il CTU essere autorizzato ad acquisire nel corso delle indagini tecniche “gli esami radiografici mancanti, trattandosi di documentazione atta a dimostrare i fatti costitutivi e delle pretese azionate dall’attore e non fatti e circostanze secondari e accessori”.
La Suprema Corte
Sulla mancata acquisizione dei documenti da parte del CTU, la Corte romana ha ritenuto che il CTU non potesse “acquisire nel corso delle indagini peritali la documentazione occorrente per l’espletamento dell’incarico peritale e ritenuta indispensabile per la dimostrazione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni delle parti”.
Nella specie, il ricorrente non deduce (nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014), quali fatti storici decisivi che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e che risulterebbero dalla espletata CTU medico-legale, là dove, poi, il giudice di appello (cfr. sintesi ai Par. 2 del “Ritenuto che”) ha dato mostra di aver esaminato proprio i fatti, rilevanti nella prospettazione dell’attore/appellante, concernenti l’assenza della documentazione radiografica necessaria per valutare la sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno patito dal paziente.
Anche le censure di omessa “autorizzazione all’acquisizione di documentazione accessoria alle cartelle cliniche depositate in atti“, nonché “omessa motivazione del rigetto dell’istanza di acquisizione proposta dal CTU”, non colgono nel segno, poiché la Corte romana ha ampiamente argomentato in ordine al rigetto delle richieste del paziente, evidenziando, per un verso, la non applicabilità dell’art. 213 c.p.c. rispetto all’istanza di acquisizione di documenti (esami radiografici), che lo stesso paziente avrebbe potuto acquisire autonomamente, e, per altro verso, l’irritualità di una diretta acquisizione della medesima documentazione ad opera del CTU in quanto volta a provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia, nella specie, il nesso eziologico tra la condotta del medico e il danno iatrogeno subito da esso attore.
La mancata acquisizione dei documenti da parte del CTU
Tutto ciò, priva di consistenza anche l’ulteriore doglianza sulla mancata autorizzazione, da parte del Giudice di secondo grado, di “nuova CTU che ottenesse la documentazione radiologica mancante”.
La S.C. rievoca il principio secondo cui, mentre la richiesta di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall’altra parte o da un terzo, e il cui possesso l’istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 c.p.c. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest’ultima.
I Giudici di Appello hanno posto in evidenza che il paziente avrebbe potuto “acquisire direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche e private intervenute gli esami radiografici eseguiti sul polso prima e dopo i vari interventi”, e comunque l’art. 210 c.p.c. delinea uno strumento istruttorio residuale, attraverso il suo utilizzo la parte non può aggirare l’onere di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l’attività del Giudice.
Infine, la decisione del Tribunale di non autorizzare il CTU ad acquisire d’ufficio la documentazione radiologica, è confortata dal principio (in tal senso S.U., n. 3086/2022), secondo cui il Consulente, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda che è onere della parte provare.
Avv. Emanuela Foligno