L’acquisizione dei documenti da parte del CTU solo se richiesti dal Giudice (Cass. civ., sez. VI – 3, 31 agosto 2022, n. 25604).
L’acquisizione dei documenti da parte del CTU non può estendersi a quelli che devono essere prodotti dall’attore.
Il CTU può acquisire tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti posti dal Giudice, ma non può provare i fatti principali che sono posti a fondamento della domanda che sono di pertinenza esclusiva della parte attorea.
La Corte di Cassazione con la decisione a commento ha rigettato il ricorso di un pedone vittima di un sinistro stradale, che aveva ottenuto il risarcimento del danno subito, ridimensionato nel quantum dal Tribunale, che eccepisce l’acquisizione di documenti da parte del CTU.
All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 550 del 2019, il Tribunale di Busto Arsizio, preso atto che la controversia riguardava solo il quantum, non essendo stata contestata la responsabilità, quantificò il danno subito dall’attore in Euro 14.152,55 e, tenuto conto che l’Assicurazione aveva corrisposto, prima dell’instaurazione del giudizio, l’importo di Euro 16.000,00, rigettava la residua domanda con condanna alle spese di lite.
Il pedone proponeva gravame in appello eccependo l’errata ricostruzione degli elementi di fatto compiuta in primo grado e l’errata valutazione della relazione peritale e della documentazione medica prodotta in atti.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2878 del 2020, rigettava l’impugnazione, confermando di conseguenza la sentenza impugnata, e condannava la parte appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di quel grado di giudizio
Con l’unico motivo del ricorso, l’uomo vittima del sinistro, contesta in Cassazione la nullità della CTU, lamentando la inammissibilità della richiesta formulata dal CTU di acquisire il CD con il referto medico.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito, dopo aver precisato che il CD in parola non risultava essere stato depositato dall’attore nè con l’atto introduttivo, nè con le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di tardività della richiesta del C.T.U. (poi reiterata sostanzialmente dall’attore) di produzione di tale CD nel corso delle operazioni peritali, trattandosi, peraltro, di documentazione pacificamente nella disponibilità dello stesso attore.
In particolare la Corte di merito ha evidenziando che sui poteri del C.T.U. si registravano ben tre orientamenti della giurisprudenza di legittimità e ha espressamente affermato che la documentazione (CD) di cui l’ausiliare del giudice e poi la stessa parte attrice avevano chiesto l’autorizzazione all’acquisizione ineriva “senza dubbio ad un fatto costitutivo della domanda” e che il C.T.U. aveva comunque accertato che la lamentata lesione del legamento crociato al ginocchio sinistro risultava, comunque/successiva e indipendente rispetto al sinistro per cui è causa.
Ricorda la Corte di Cassazione che in materia di consulenza tecnica d’ufficio «il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, possa acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli» .
Il suddetto principio (Sezioni Unite sentenza n. 3086 dell’1/02/2022), è da intendersi nei limiti delle indagini e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, ed è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
Alla luce di queste considerazioni risulta evidente che i Giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano l’attività del CTU, con particolare riferimento all’acquisizione di documentazione.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche: