Sepsi cerebrale e complicanze encefaliche a seguito di peritonite cronica (Tribunale Lecce, I Sezione Civile, Sentenza n. 2228/2022 pubbl. il 19/07/2022).

Sepsi cerebrale e complicanze encefaliche per le quali il paziente intende ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della gestione della peritonite cronica.

Il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Preliminarmente evidenzia che al caso in esame non può trovare applicazione la più recente normativa che inquadra la responsabilità del Medico come extracontrattuale, ma dovrà tenersi conto di quella che era la normativa in vigore all’epoca in cui si sono verificati i fatti.

Il paziente deduce di essere affetto sin dal 2002 da idrocefalo triventricolare da stenosi dell’acquedotto, e il 16.12.2010 si sottoponeva ad intervento chirurgico di sostituzione della valvola di derivazione del ventricolo peritoneale.

Il successivo mese di gennaio 2011 comparivano forti dolori addominali e ipertermia, il chirurgo di turno, rilevato un sospetto di appendicite, consigliava al paziente terapia antibiotica e forniva indicazioni circa l’esecuzione di ulteriori controlli.

In data 21.04.2011, vista la persistenza della sintomatologia addominale, si sottoponeva a visita specialistica e veniva prescritta terapia antibiotica ed esami di controllo. Il mese successivo venivano indicati ulteriori esami da eseguire e veniva prospettato un intervento in videolaparoscopia.

Il mese di maggio, il paziente veniva sottoposto presso una Struttura di Milano ad un urgente intervento chirurgico di esteriorizzazione del catetere della derivazione ventricolo -peritoneale e drenaggio delle raccolte ascessuali addominali, cui seguiva il ricovero di un mese presso una Struttura riabilitativa.

In occasione di quest’ultimo ricovero veniva rilevata una infezione liquorale curata con terapia antibiotica sino alla sua completa risoluzione, all’esito della quale, in data 5.07.2011, si procedeva ad intervento di derivazione ventricolo -atriale con valvola Codman.

Il paziente censura:

a)        rispetto alla Struttura di Milano:

–           L’insorgenza della patologia , lamentata a gennaio 2011 a carico dell’addome , sarebbe stata provocata da un’infezione del sito chirurgico contratta presso l’istituto milanese in occasione dell’intervento del dicembre 2010;

–           Tale infezione avrebbe provocato una sepsi cerebrale, la quale avrebbe poi determinato complicanze encefaliche .

b)        Rispetto al Medico e alla Struttura di Lecce:

–           Ritardo nelle cure e cattiva gestione della flogosi a carico dell’addome .

Ebbene, con riferimento all’Istituto di Milano, non sono emersi profili di responsabilità. La CTU ha chiarito come tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche messe in atto dai sanitari siano condivisibili, prive di censure e rispondenti alle esigenze cliniche dell’attore.

La doglianza secondo cui la peritonite sarebbe stata causata da un’infezione ospedaliera, contratta in occasione dell’intervento del 16.12.2010, non è fondata in quanto nel corso del ricovero non venivano riscontrati segni clinici e laboratoristici di infezione.

Con riferimento invece all’infezione liquorale rilevata con i prelievi del 13 e 15 giugno i CTU hanno chiarito che trattavasi probabilmente di una contaminazione. La crescita di uno Stafilocco epidermidis sulla punta del catetere addominale escisso durante l’intervento per addome acuto avvenuto il 31.5.11 è secondario ad una contaminazione e non è l’agente patogeno causa della peritonite , escludendo, quindi, che si sia trattato della violazione delle tecniche di asepsi.

Ad ogni buon conto, la cosiddetta infezione del liquor di natura nosocomiale verificata con i prelievi del 13 e 15 giugno 2011 è stata trattata con successo dai sanitari mediante somministrazione di antibioticoterapia endovena e all’interno del sistema ventricolare del paziente e, anche in questa circostanza, il comportamento terapeutico messo in atto fu tempestivo e idoneo.

Pertanto nessun nesso causale con il lamentato aggravamento dei disturbi da patologia cerebrale (sepsi cerebrale e complicanze encefaliche).

Rispetto alla posizione della ASL di Lecce e del sanitario, veniva diagnosticata una “ peritonite cronica non settica in pz con derivazione ventricolo -peritoneale. E.O. negativo: douglas indolente, non indicazione attualmente al tratt. chirurgico “.

A parere dell’attore, se il Medico convenuto avesse disposto il ricovero in ospedale a seguito della visita effettuata il 21.04.2011 si sarebbe potuto procedere ad un intervento meno invasivo ed evitare le conseguenze dannose causate dall’intervento d’urgenza effettuato il 31.05.2011; inoltre , un intervento tempestivo avrebbe fatto salva l’opportunità di posizionare in futuro un catetere di derivazione ventricolo – peritoneale.

Secondo i CTU il ricovero ospedaliero avrebbe dovuto essere attivato già in data 21.04.2011.

“La presenza di un corpo estraneo nel peritoneo di un individuo portatore di una derivazione ventricolo -peritoneale non comporta mai la presenza di una flogosi peritoneale in assenza di patologia; il liquor che la derivazione scarica in peritoneo è un liquido sterile, privo di germi, pertanto non induce mai un’infiammazione del peritoneo, nè del sottocute in cui decorre né del cervello perché il materiale di cui è composto è privo di incompatibilità con i tessuti umani”…………” in condizioni normali l’ecografia  addominale di un soggetto portatore di DVP non evidenzia né la presenza di liquido libero in addome, né l’infiammazione del peritoneo”.

Quindi, i dolori addominali evidenziavano la presenza di una patologia in atto riferita indiscutibilmente e chiaramente ad una infiammazione peritoneale ascrivibile ad una contaminazione batterica in atto la cui eziologia all’epoca restava da definire .

In conclusione, il Medico è responsabile del ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico  dal momento che avrebbe dovuto disporre il ricovero già in occasione della visita del 21.04.2011 e per il ritardo nella gestione dell’infezione peritoneale.

Infine, la CTU ha chiarito che nonostante le censure mosse all’operato del Sanitario, tale condotta non ha provocato, neppure indirettamente, un aggravamento dei disturbi da patologia cerebrale lamentati dall’attore (sepsi cerebrale e complicanze encefaliche).

A titolo di ristoro del danno biologico permanente viene determinata la somma in euro 5.565,50 , corrispondente a postumi da lesioni pari all3%.

Avv. Emanuela Foligno

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