Mansioni di segretaria e sindrome del tunnel carpale bilaterale

0
mansioni di segretaria

L’Inail ha negato il riconoscimento della malattia professionale denunciata dalla lavoratrice, con mansioni di segretaria, ritenendo assente l’esposizione al rischio lavorativo (Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, Sentenza n. 213/2021 del 20/05/2021-RG n. 393/2018)

Con ricorso, la lavoratrice ricorrente, premetteva: di aver lavorato dal 1986 all’8 maggio 2017 svolgendo sempre mansioni di segretaria, osservando l’orario full time dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì; di aver svolto nell’esecuzione delle proprie mansioni sempre l’attività di dattilografa dapprima utilizzando macchine da scrivere elettroniche poi, dai primi anni novanta, personal computer; che la postazione di lavoro era sprovvista di appoggi per le braccia e di poggiapiedi; di essere stata esposta a microtraumi e posture incongrue svolgendo attività con ritmi continui, elevati e ripetitivi, per la maggior parte dell’ orario di lavoro, a carico del distretto mano – polso derivanti da continue sollecitazioni; di aver contratto a causa dell’attività lavorativa la malattia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale” e di avere presentato domanda all’Inail di riconoscimento della derivazione causale della patologia dalle lavorazioni cui è stata addetta; che l’Istituto ha rigettato le domanda sostenendo l’inesistenza dell’esposizione a rischio.

Contestando tale valutazione, la ricorrente cita a giudizio l’Inail sostenendo il nesso eziologico tra la malattia e l’attività lavorativa espletata e che dalla patologia “sindrome del tunnel carpale bilaterale” ne è derivata una invalidità permanente del 7 %.

Chiede, quindi, il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata e della inabilità permanente complessiva del 7% e, per l’effetto, la condanna dell’istituto al pagamento della rendita corrispondente, oltre interessi legali.

Si costituisce in giudizio l’Inail deducendo l’infondatezza del ricorso, stante l’assenza di esposizione al rischio lavorativo e sostenendo, in particolare, che le malattie in questione dovevano ritenersi malattie ad eziologia multifattoriale, e che l’onere di dimostrare l’eziologia professionale era ad esclusivo carico del ricorrente il quale tuttavia non aveva assolto tale onere.

L’istruttoria si articola nell’escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e nella effettuazione di Consulente medico-legale al fine di valutare l’invalidità permanente conseguenza della patologia denunciata.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ritiene il ricorso della lavoratrice fondato.

Preliminarmente viene evidenziato che, in materia di malattia professionale il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l’assicurazione obbligatoria Inail comprenda le patologie contratte nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all’art. 4 (art. 3).

E che la Corte Costituzionale, con la decisione 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l’assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell’indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

In tal caso le previdenze Inail consistono in una rendita per l’inabilità permanente (art. 66), purché sia sussistente la riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).

Inoltre, per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l’inabilità permanente è stata modificata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché sussistente la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari (o superiore) al 6%.

L’indennizzo che l’Inail eroga -rapportato al grado di inabilità accertato- è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, invece in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%.

Ed ancora, quando la menomazione sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e ad un coefficiente previsto nell’apposita tabella.

Nel caso in esame l’Inail ha ritenuto di archiviare la posizione e negare il riconoscimento della malattia professionale denunciata dalla lavoratrice ritenendo assente l’esposizione al rischio lavorativo.

Ebbene, nel caso di lavorazione non tabellata, la prova della derivazione professionale della malattia grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza.

Ovverosia, in altri termini, quando viene esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale della malattia , questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità.

Sussiste il nesso eziologico tra l’attività lavorativa espletata dalla ricorrente e la malattia denunciata all’Inail di “sindrome del tunnel carpale bilaterale” nei termini di ragionevole certezza.

Dalle risultanze delle prove testimoniali e dalla documentazione offerta dalla ricorrente a corredo, è emerso che dal 1986 è stata assunta con mansioni di segretaria di direzione e dattilografa.

Tali circostanze, sono state puntualmente confermate dai testi escussi e non specificatamente contestate dall’Istituto convenuto, inoltre non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario.

In particolare i testimoni, hanno confermato sia il periodo del rapporto di lavoro della ricorrente, sia le mansioni di segretaria e l’utilizzo della strumentazione di scrittura.

Uno dei testi ha dichiarato: ” le apparecchiature di scrittura utilizzate nei vari tempi non erano provviste di poggia polsi e … le sedie utilizzate erano normali … essendo fisse sia in altezza che per la posizione dello schienale. Non c’erano poggia gomiti … “.

Ciò posto, il CTU ha accertato che “la lavoratrice è affetta da “sofferenza tronculare distale bilaterale (sx > dx) del nervo mediano (sindrome del tunnel carpale bilaterale)…., nel corso di tutta l’attività lavorativa di segretaria della stessa ditta dal 1986 al 2017, quindi per ben 32 anni, è stata esposta al rischio dei movimenti ripetuti del polso associato e potenziato dal rischio posture incongrue della stessa articolazione, a causa dell’attività svolta dapprima sulle vecchie macchine da scrivere e poi sulla tastiera del Personal Computer associata all’utilizzo del mouse. Il lungo periodo lavorativo svolto, la tipologia dell’attività espletata ed la tipologia dei rischi lavorativi ai quali la ricorrente è stata esposta, appaiono elementi idonei e sufficienti a poter ritenere, secondo il criterio della probabilità qualificata, che la patologia dalla quale è la stessa è affetta (sindrome del tunnel carpale in soggetto già sottoposto a duplice intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano destro nel 2013 e sinistro nel 2016), possa essere considerata come di origine professionale….(..)..il conseguente danno biologico permanente, tenuto conto delle attuali tabelle di legge, è presente nella misura del 6%, con decorrenza dall’epoca della domanda amministrativa (18/12/2014)”.

Le risultanze della Consulenza d’Ufficio vengono integralmente condivise dal Giudice che facendole proprie le pone alla base della decisione e ritiene accertato il grado di invalidità del 6% con conseguente diritto all’indennizzo in capitale ai sensi dell’art. 13 , comma II, lett. a, del D. Lgs. n. 38 del 2000.

Sull’importo che l’Istituto dovrà corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.

Quindi, attesa la soccombenza, l’Inail deve rimborsare alla lavoratrice le spese di lite e quelle di CTU.

Concludendo, il Tribunale condanna l’Inail a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell’art. 13, lettera a), comma secondo, d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 3 8 per malattia professionale consistente in “sindrome del tunnel carpale bilaterale” , in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo; condanna l’Inail al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, e accessori; pone definitivamente a carico dell’Inail le spese di CTU Medico-legale.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Comportamento imprudente del lavoratore in caso di infortunio: il punto della Cassazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui