Moglie e figli lasciati senza luce, gas e acqua: condanna per l’ex coniuge

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Distacca le utenze di luce, gas e acqua, lasciando in casa moglie e figli senza poter usufruire di tali servizi essenziali; per i giudici della Cassazione è esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, così era stata riqualificato il reato originariamente ascritto all’imputato, come violenza privata

La vicenda

Secondo la ricostruzione dell’accusa, questi, nell’interrompere con violenza l’erogazione dell’energia elettrica e del gas nell’appartamento ove vivevano la ex moglie e i figli, aveva costretto questi ultimi a stare nell’abitazione senza poter usufruire dei suddetti servizi.
In realtà, era emerso in giudizio che l’uomo, dopo aver intimato più volte all’ex moglie, alla quale era stata assegnata in sede di separazione la abitazione familiare, di volturare la intestazione delle utenze di fornitura le quali erano intestate ad una società della quale era amministratore, aveva provveduto lui stesso al distacco della fornitura.
Il giudice di primo grado aveva qualificato i fatti nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., essendo risultato che l’imputato aveva agito arbitrariamente per esercitare un diritto, in quanto le spese per la fornitura di quei servizi erano state accollate all’ex moglie dal giudice della separazione.
Ma tale riqualificazione a detta dell’imputato, avrebbe determinato la assoluta incertezza del fatto con menomazione del diritto di difesa.
Non soltanto, ma anche i giudici dell’appello avevano affermato la sua responsabilità, sulla base di un unico ed insufficiente indizio: l’invio, cioè, del telegramma in cui era intimato il distacco a lui ricondotto.
La situazione era, in realtà, più articolata e complessa e in ogni caso, non era configurabile la fattispecie di cui all’art. 393 c.p., per mancanza dell’arbitrarietà della condotta.
Ma per i giudici della Cassazione, il ricorso così formulato era palesemente infondato per le ragioni che seguono.

La correlazione tra accusa e sentenza

Secondo un pacifico insegnamento, sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa.
Circostanza che evidentemente non si era verificata nel caso in esame.

Palesemente infondata, risultava anche la censura relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 393 c.p.

A tal proposito i giudici della Suprema Corte hanno ricordato che “la esigenza della tutela del diritto costituisce il nucleo del suddetto reato e che, pertanto, in relazione ad esso non è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto (per tutte, Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017), ben potendo l’esercizio di un diritto cosiddetto “contestabile” avvenire ricorrendo all’intervento dirimente del giudice, non essendo consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto”.
E in ogni caso deve ritenersi legittima la violenza sulle cose solo quando questa sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della “res“, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (tra tante, Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014).
Situazione non ricorrente nel caso in esame.
Per tali motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell’imputato al pagamento delle  spese del procedimento.

La redazione giuridica

 
 
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