La patologia di derivazione professionale non risulta avere avuto alcun ruolo, ancorché solo concausale, o accelerativo, nel decesso o impeditivo delle necessarie terapie (Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, sentenza n. 19/2021 del 9 febbraio 2021)

Il coniuge, in qualità di legittima erede, del lavoratore deceduto cita a giudizio l’Inail onde ottenere il beneficio previdenziale della rendita ai superstiti, previo accertamento del nesso eziologico tra il decesso del marito e la malattia professionale di broncopneumopatia da silicati e calcari.

L’attrice specifica che già dall’anno 1965, in fase amministrativa veniva riconosciuta la percentuale invalidante del 47%, poi aumentata nell’anno 1977 al 65%, con relativo riconoscimento di rendita per malattia professionale.

La causa viene istruita con CTU Medico-Legale.

Il Tribunale osserva che dalle conclusioni rassegnate dal CTU risulta con chiarezza che, pur nell’indubbia sussistenza del riconoscimento in fase amministrativa, della patologia silicotica a suo tempo accertata nei confronti del lavoratore, tuttavia gli esami delle radiografie polmonari eseguite in più riprese quando era ancora in vita non consentono, allo stato, di confermare la tecnopatia suddetta all’epoca riconosciuta nei confronti del medesimo.

Inoltre, secondo il CTU, l’esame delle cartelle cliniche e dei documenti medici, che hanno accompagnato il paziente nei suoi ultimi giorni di vita e che, poi, ne hanno certificato la morte, dimostrano inequivocabilmente che la vera ed unica causa dell’avvenuto decesso, accertata e dimostrabile in base ai documenti prodotti con il ricorso e comunque acquisiti in istruttoria, è costituita da una grave forma di cardiopatia, complicata successivamente da scompenso congestizio e, negli ultimi giorni di vita, anche da un’insufficienza respiratoria dovuta però non a compromissione della funzione polmonare primitiva, ma dalla patologia cardiaca accertata, mentre, sempre in base ai documenti prodotti e comunque acquisiti in istruttoria, la sola presunta, perché non dimostrata, a livello fisico e strumentale, patologia silicotica, della quale pure egli era stato riconosciuto portatore, non risulta avere avuto alcun ruolo, ancorché solo concausale, ovvero accelerativo, dell’accadimento od impeditivo delle necessarie terapie.

Le valutazioni del CTU vengono condivise dal Tribunale in quanto ispirate oltre che a criteri logici anche al rispetto di rigorosi canoni medico-scientifici e ad un’obiettiva valutazione delle condizioni di lavoro e di salute del defunto.

Per tali ragioni il Tribunale respinge la domanda.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU vengono poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Pensione di vecchiaia anticipata e finestre di accesso per gli invalidi

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui