All’Oculista viene contestata l’errata misurazione strumentale che ha causato l’errato impianto bilaterale di lenti intraoculari e il ritardo nella gestione della complicanza ipertensiva endoculare (Tribunale di Firenze, Sez. II, sentenza n. 302/2021 del 9 febbraio 2021)

La paziente cita a giudizio l’Oculista e la Clinica per i danni riportati a seguito dell’impianto bilaterale di lenti intraoculari in entrambi gli occhi, eseguito in data 2.05.2013 e 3.05.2013.

A sostegno delle proprie pretese, la paziente allega che:

  • si era rivolta al professionista convenuto per risolvere una grave miopia, anche perché era intervenuta un’intolleranza alle lenti a contatto;
  • su consiglio dell’oculista, si era decisa ad eseguire l’intervento di impianto ICL, sottoponendosi, tra l’altro, a visite e controlli pre -operatori;
  • in data 2.05.2013 si era sottoposta ad intervento ICL in occhio DX,;
  • in serata aveva accusato un po’ di mal di testa ed aveva trattato il sintomo con Diamox, su indicazione della Clinica e previo consulto di quest’ultima con l’Oculista;
  • in data 3.05.2013 si era sottoposta ad intervento ICL in occhio SX, accusando nel pomeriggio e nel corso della notte un forte mal di testa;
  • la mattina del sabato 4.05.2013, appena alzatasi dal letto, aveva avuto uno svenimento, con successivo vomito e mal di testa;
  • recatasi al controllo programmato alle ore 12:00, presso lo studio dell’Oculista, era stata visitata da altro Medico che accertava una elevata pressione in occhio sx e prescriveva terapia farmacologica;
  • l’Oculista curante, contattato telefonicamente nel pomeriggio del 4.5.2013, aveva confermato l’appuntamento di controllo per il lunedì successivo;
  • lunedì 6.5.2013 veniva visitata dal altro Medico, che, dopo aver accertato che la pressione nell’occhio sx era ancora alta, allertava l’Oculista curante che sopraggiungeva tentando, senza successo, un intervento di iridectomia laser, per arginare il quadro di glaucoma acuto riscontrato;
  • veniva inviata presso la Clinica dove per essere sottoposta ad iridectomia chirurgica in urgenza, ad opera di altro Medico;
  • successivamente era stato accertato il sovradimensionamento della lente impiantata in occhio sx, ;
  • in data 5.6.2013 veniva sostituita la lente in occhio sx, a spese della ditta produttrice;
  • a seguito di consulto con un altro professionista, era emerso, come irrimediabile, il danno all’occhio sx ed era stata sostituita anche la lente in occhio dx, a mezzo di un ulteriore intervento chirurgico (6.11.2013).

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali, acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale da atto che alla controversia si deve applicare il regime della Legge Balduzzi, con i relativi oneri probatori in capo alle rispettive parti.

La espletata CTU viene condivisa dal Giudice sebbene tragga conclusioni in termini parzialmente dubitativi.

Il CTU, visitata la paziente, ha individuato la lesione subìta ” nella media midriasi dell’occhio di sinistra con conseguente fotofobia e in parte delle alterazioni campimetriche rilevata strumentalmente “.

Preliminarmente, il Consulente ha precisato che ” l’intervento cui è stata sottoposta la Sig.ra consiste in un piccolo taglio corneale attraverso il quale si inserisce una lente a contatto morbida che deve andare a posizionarsi tra la capsula anteriore del cristallino e la faccia posteriore dell’iride “.

“Il protocollo pre-operatorio all’inserimento di questo tipo di lenti, che coincide con quello per ordinare alla ditta la lente stessa, all’epoca prevedeva: 1) Vista oculistica con esame obiettivo; 2) Refrazione manifesta e cicloplegica; 3) Tomografia corneale con valutazione dello spazio “bianco – bianco ” (ovvero diametro corneale) + valutazione della camera anteriore (spazio compreso tra la parte posteriore della cornea e la superficie anteriore dell’iride). In caso di inserimento di una lente sovra dimensionata si può avere una occlusione pupillare ed un aumento della pressione intra oculare. In caso di lente sotto dimensionata, questa può aderire al la capsula anteriore del cristallino provocandone l’opacità. Nel caso in questione è risultato che la lente era sovra dimensionata con incremento del tono oculare; in caso di comparsa di ipertono oculare è previsto l’uso di farmaci per ridurre lo stesso e, se la situazione di ipertensione persiste, iridotomia basale ed infine la sostituzione della lente con una di dimensioni più contenute “.

Le condotte contestate all’Oculista sono:

  • in primo luogo, errata misurazione strumentale che sarebbe stata causa della costruzione errata della lente, rivelatasi sovradimensionata e quindi tale da determinare la patologia irreversibile riscontrata;
  • in secondo luogo, ritardo nella gestione della complicanza post operatoria insorta.

Riguardo la prima condotta, il CTU ha segnalato che “l’Oculista oltre alla visita specialistica, in data 15 febbraio 2013 sottopose la paziente ad esame topografico di OD e OS da cui risulta valore in OO di diametro orizzontale irideo visibile di 11,93 mm (HVID) + valore di angolo irido corneale di 34 mm. e sulla base di tale misura faceva ordinare alla Clinica n° 2 lenti intraoculari miopia sferica + penna dermatologica (lenti ICL OD – 14 sf / Diam. 13,2 OS – 13,50 Diam. 13,2)”.

Successivamente, nel rendere i chiarimenti prescritti il CTU ha affermato che “con riferimento alla contestazione circa un eventuale errore di misurazione delle dimensioni su cui fornire la lente, la prima considerazione è che a mio parere non si può attribuire un errore ad un professionista quando lo stesso utilizza uno strumento che rileva dati in maniera, per quanto consentito dalla metodica, <oggettiva> ……. alla luce dei riscontri documentali in atti si può stabilire, dopo riesame del caso con l’ausiliario oculista che i dati forniti dal medico sono uguali a quelli usati dalla ditta per realizzare la lente trattandosi di un software validato e che fornisce lenti dimensionate in modo automatico sulla base di misurazioni fornite dallo specialista certificato, è possibile che si verifichi uno scostamento tra misure fornite e lente prodotta non legato a difetti del paziente”.

“Deve, pertanto, escludersi una responsabilità dell’Oculista per errata misurazione. Quanto invece, alla fase post operatoria , la condotta del professionista è risultata inadeguata e censurabile, evidenziandosi, in particolare, una tardiva gestione della complicanza ipertensiva endoculare insorta.”

“Per quanto attiene la gestione della complicanza ipertensiva endoculare, pur non potendosi contestare all’Oculista un chiaro errore nella scelta dei trattamenti, si rileva un ritardo nella attuazione degli stessi e nello specifico nella sostituzione della lente (ritardo nella valutazione dell’iper vaulting con OCT – e sostituzione della lente solo il 5 giugno 2013) “.

In definitiva, l’errore dell’Oculista consiste, non nell’individuazione delle modalità di trattamento della complicanza insorta, bensì nella tempistica di attuazione, in quanto la sostituzione della lente sovradimensionata è avvenuta solo il mese successivo all’impianto, con grave ritardo e con conseguenze ormai irreparabili.

Viene, pertanto, affermata la responsabilità per inadempimento causato da condotta omissiva che ha cagionato alla paziente un evento lesivo permanente consistente “nella media midriasi dell’occhio di sinistra con conseguente fotofobia e in parte delle alterazioni campimetriche rilevata strumentalmente”.

Avendo rilevato il CTU che “non risulta che la problematica che i sanitari hanno dovuto affrontare presentasse particolari difficoltà tecniche per un chirurgo esperto di tale materia, è del tutto ragionevole ritenere che l’Oculista convenuto, professionista esperto ed accreditato, avrebbe dovuto avvedersi delle complicanze insorte, ponendo tempestivamente in essere ogni utile e necessario trattamento, ivi compreso il tempestivo espianto della lente stessa.”

È pacifico, infatti, che la lente in occhio sx è risultata sovradimensionata solo a seguito del confronto con esponenti della azienda produttrice, all’esito del controllo del 30.5.2013, con conseguente sostituzione chirurgica in data 5.6.2013, ben oltre un mese dopo gli interventi iniziali del 2 e 3 maggio 2013.

Nessuna esclusione di responsabilità è, pertanto, invocabile dal convenuto Oculista.

Venendo alla liquidazione del danno, il CTU ha accertato un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30 e un danno permanente complessivamente quantificato, comprensivo del danno estetico, in 9 punti percentuali.

Il Tribunale, considerate la specifica natura delle lesioni e delle conseguenze, età della vittima e le ripercussioni delle lesioni sullo stile e qualità della vita), riconosce la personalizzazione del danno biologico, pari al 20%, soprattutto in ragione della peculiare rilevanza della funzione che l’organo della vista assolve nella quotidianità della vita di ciascuno, ritenendo, quindi, maggiormente afflittiva la specifica lesione in oggetto rispetto ad altra astrattamente quantificabile nella medesima percentuale, ma affliggente una diversa parte del corpo.

Inoltre la paziente ha drasticamente mutato le proprie abitudini di vita in conseguenza della lesione patita, con riferimento alla impossibilità di guidare di notte e alla necessità di dovere indossare sempre gli occhiali da sole.

Complessivamente il Tribunale liquida a titolo di danno biologico l’importo di euro 18.249,58, comprensivo di personalizzazione.

In conclusione, il Tribunale di Firenze condanna il Medico e la Struttura, in solido, al pagamento nei confronti dell’attrice a titolo di danno non patrimoniale, l’importo di euro 18.249,58.

Avv. Emanuela Foligno

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