Respinto il ricorso del conducente di un autocarro accusato del decesso di un pedone investito vicino alle strisce in un centro abitato
“In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze”. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 4738/2021 pronunciandosi sul ricorso del conducente di un autocarro, condannato per omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in relazione al decesso di un pedone investito vicino alle strisce zebrate all’interno di un centro urbano.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’imputato sottolineava le contraddizioni tra le varie fonti di prova confluite nel processo, cioè la consulenza tecnica, il rapporto sull’incidente redatto dalla Polizia municipale e la deposizione di una testimone.
In particolare evidenziava come la consulenza desse atto che il pedone era stato investito con la ruota anteriore destra, i Vigili urbani avevano scritto, invece, che l’investimento era avvenuto con la ruota anteriore sinistra, mentre la teste oculare aveva riferito di avere visto un uomo a terra e subito dopo la ruota di un autocarro che gli passava sopra, ma non aveva riferito di avere visto il mezzo urtare l’uomo e farlo cadere a terra.
A detta del ricorrente, pertanto, non si sarebbe potuta affermare la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l’evento. La vittima, al momento dell’investimento, sarebbe stata già a terra e al di fuori delle strisce pedonali e ciò avrebbe costituito circostanza imprevista ed imprevedibile, un vero e proprio caso fortuito.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
affermato dal Giudice a quo, infatti, risultava pacificamente accertato, attraverso i rilevi effettuati dagli operanti e le dichiarazioni della teste, “che l’investimento del pedone avvenne in corrispondenza, o comunque nell’immediata prossimità, delle strisce penali, di talché correttamente il Tribunale ha, ravvisato, a carico del conducente del mezzo pesante, l’inosservanza della regola di comportamento di cui all’art. 191, commi 1 e 4, del c.d.s. (contestato in fatto all’imputato)”.
Inoltre, la Corte di appello aveva già, ed in maniera netta, escluso che il pedone potesse essere caduto da solo, ipotesi che veniva bollata come “mera illazione priva di qualunque riscontro”, precisando che la circostanza che la testimone oculare avesse dichiarato di avere visto un autocarro sormontare una persona a terra non autorizzava in nessun modo a ritenere che il pedone fosse caduto da solo.
La Corte di merito, infine, aveva escluso la interruzione del nesso causale anche ove, in ipotesi, il pedone avesse attraversato distrattamente ed imprudentemente, essendo stato accertato nell’istruttoria che lo stesso si trovava in corrispondenza o, comunque, nell’immediata prossimità delle strisce pedonali.
La redazione giuridica
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