Come perfezionare la notifica di un atto giudiziario se il destinatario non viene raggiunto? Ecco quali sono i casi previsti dalla legge

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 19730 del 14 settembre 2016 ha chiarito quali sono le procedure corrette per la notifica di un atto giudiziario. Più nello specifico, si è pronunciata sul perfezionamento della notifica a mezzo postale, quando il destinatario non è presente.
Sulla questione la Suprema Corte ha chiarito che “il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario del medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto”. In sostanza, non basta più consegnare l’atto ad una persona diversa dal destinatario. La notifica è infatti perfezionata quando l’ufficio postale dà al destinatario la raccomandata informativa. La data di perfezionamento della notificazione, ha quindi chiarito la Cassazione non coincide con la consegna del piego. Bensì  “con il momento successivo della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale”.

Cosa succede se il destinatario è assente?

Esistono due modalità per la notifica di un atto giudiziario. La comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) è la prima. Si tratta di una raccomandata senza ricevuta di ritorno che le Poste inviano quando l’agente notificatore consegna il plico a una persona che non è il destinatario. In tal modo quest’ultimo ha modo di sapere a chi rivolgersi (parente, vicino, portiere ecc.) per recuperare la sua raccomandata.
C’è poi la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). Si tratta di una raccomandata con avviso di ricevimento che le Poste spediscono quando, in assenza del destinatario, non si sono trovate neppure altre persone a cui lasciare il plico. Come prevede l’articolo 8 della legge 890/92, trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D, la raccomandata viene restituita al mittente. In tal modo la notifica s’intende perfezionata per “compiuta giacenza” dell’atto.
 
 
Leggi anche:
ATTI GIUDIZIARI, LA PROCEDURA DI NOTIFICA E IL DIRITTO AL RIFIUTO
ESTINZIONE DEL REATO: ECCO QUAND’ E’ POSSIBILE RICORRERVI
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui