Obbligo di comunicazione all’assicuratore RCA: quando è escluso?

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obbligo di comunicazione

Non sono assoggettate all’obbligo di comunicazione all’assicuratore RCA, mediante raccomandata, le azioni svolte dalle parti in causa con le quali non viene fatto valere un proprio diritto al risarcimento dei danni ma quelle riconducibili alle ipotesi di chiamata del terzo, effettuata dal convenuto

È quanto di recente affermato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14873/2019.

Ai sensi dell’art. 145 del codice delle assicurazioni private “l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

La vicenda

Il Tribunale di Perugia aveva dichiarato improponibile la domanda di condanna formulata dal danneggiante (convenuto) nei confronti del terzo corresponsabile del sinistro, in quanto non risultava previamente inviata la lettera raccomandata ai sensi dell’art. 145 codice delle Assicurazioni Private all’assicuratore RCA del coautore dell’illecito e non era decorso utilmente il termine di sessanta giorni stabilito dalla legge per la eventuale definizione stragiudiziale della lite.

La vicenda è giunta sino ai giudici della Suprema Corte che, nel risolvere la controversia sul piano giuridico hanno fornito importanti chiarimenti in ordine al regime di applicabilità dell’art. 145 codice delle assicurazioni.

L’art. 145 Cad (Dlgs. N. 209/2005) nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio ed in sede di legittimità.

La ratio della norma è stata chiarita dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 24 depositata il 1 marzo 1973.

In particolar modo, l’art. 145, “nel subordinare la proponibilità dell’azione del danneggiato alla previa comunicazione all’istituto assicuratore, della richiesta di risarcimento del danno e al successivo decorso di sessanta giorni, intende, porre le imprese e gli istituti predetti, in grado di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la possibilità di liquidazione dell’indennizzo in via di composizione stragiudiziale, evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, quando non finissero col gravare, almeno in parte, sullo stesso danneggiati, si risolverebbero comunque in un aggravio del costo di gestione delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l’intero settore del servizio assicurativo”.

Tale condizione ricorre in tutte le ipotesi in cui venga esercitata l’azione risarcitoria del danno, rimanendo ininfluente, sull’onere di preventiva comunicazione ex lege, la posizione processuale – di attore, convenuto, terzo chiamato in causa, – assunta dal soggetto danneggiato che intende esercitare detta azione di condanna.

Con la conseguenza che, da un lato, risulta del tutto irrilevante colui che esercita l’azione risarcitoria, che sia egli il soggetto danneggiato o il soggetto subentrato nella titolarità del credito, come avviene con la surrogazione ex lege dell’assicuratore – che ha pagato l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1916 comma 1, c.c. – nei diritti del “proprio assicurato-danneggiato” contro i terzi responsabili ed il loto assicuratore RCA; dall’altro, tale onere di previa comunicazione si impone anche al convenuto che rivolga contro l’attore la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lui subito nel medesimo sinistro, non contrastando tal condizione di proponibilità con il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

I precedenti giurisprudenziali

Al riguardo è stato precisato che” l’onere è imposto in via generale al “danneggiato” che voglia esperire azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e non esclusivamente al soggetto che, instaurando il processo, riveste la posizione processuale di attore. Ed azione per il risarcimento è anche quella avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che, a sua volta danneggiato, mira ad ottenere un provvedimento positivo a suo favore, il ristora cioè di un danno diverso da quello già richiesto da controparte”.

Ed ancora, si è chiarito che la mera circostanza della “pendenza del giudizio” non assolve i soggetti già parti in causa dall’osservanza della previa comunicazione, qualora alcuna di esse intenda proporre od estendere la domanda di risarcitoria nei confronti di eventuali terzi chiamati, ricorrendo anche in tali casi la medesima esigenza cui è preordinata la norma di legge (cfr. Corte cost., ordinanza n. 251 del 15 luglio 2003 che ha ravvisato la necessità della previa comunicazione all’assicuratore, anche nel caso in cui la necessità della chiamata in causa del terzo autore o coautore dell’illecito sia insorta, nel processo pendente, in conseguenza  delle difese svolte dall’originario convenuto: in tal caso l’attore che intenda chiamare in causa il terzo è onerato della previa comunicazione all’assicuratore di quello. Più oltre si è spinta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9700 del 21/05/2004 laddove ha ritenuto che, nel caso di chiamata in causa del terzo, effettuata dal convenuto che ha indicato «quale responsabile, l’attore -ove intenda estendere la domanda risarcitoria al terzo chiamato- è tenuto ad osservare la condizione di proponibilità dell’azione.

Tutti i precedenti giurisprudenziali  – osservano gli Emrellini –  sulla base della inequivoca espressione letterale della norma di legge “il danneggiato abbia chiesto alla impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento… “, correlano in via esclusiva la condizione di proponibilità dell’azione, alla domanda proposta dal soggetto danneggiato dal sinistro, in quanto diretta ad ottenere la condanna dei soggetti civilmente responsabili (conducente, proprietario) o tenuti ex lege (assicuratore RCA) all’adempimento della obbligazione di risarcimento del danno, dato che solo in relazione a tale domanda vengono in rilievo le esigenze di natura sociale volte ad evitare la introduzione e moltiplicazione di gravose iniziative giudiziarie».

Consegue che, al di fuori dell’azione risarcitoria, la condizione di proponibilità non opera per tutte quelle domande, eventualmente connesse per il titolo o per l’oggetto ovvero collegate da nessi di dipendenza alla domanda principale di condanna al risarcimento del danno, in relazione alle quali le esigenze predette non si pongono essendo stata già esercitata dal danneggiato l’azione risarcitoria in giudizio.

Il principio di diritto

«Pertanto non debbono ritenersi assoggettate al previo adempimento della comunicazione all’assicuratore della RCA, le azioni svolte dalle parti in causa con le quali non viene fatto valere un proprio diritto al risarcimento dei danni ma, che, in via esemplificativa, possono ricondursi alle ipotesi di chiamata del terzo, effettuata dal convenuto: ai fini della indicazione di esclusiva o concorrente responsabilità del terzo nella causazione del danno; ovvero ai soli fini dell’opponibilità del giudicato di accertamento della quota di responsabilità, secondo il grado della colpa, in funzione di successiva azione di rivalsa/regresso; od ancora ai fini della proposizione alla azione di condanna condizionata in via di regresso ex art. 2055 c.c.; o per esperire le azioni contrattuali inerenti il rapporto di garanzia impropria tra il convenuto od il terzo -assicurati- ed i propri assicuratori; ovvero ai fini alla azione rivalsa proposta dall’’assicuratore nei confronti del proprio assicurato ex art. 18 legge 990/1969 e art. 144, comma 2, CAP.

La redazione giuridica

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