La definizione di reati “della stessa indole”,  rilevante per l’applicazione della recidiva qualificata, prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso

La vicenda

La Corte di appello di Catania aveva confermato la sentenza di condanna, già pronunciata dal giudice di primo grado, in ordine al delitto di omesso versamento IVA a carico dell’imputato.

Quest’ultimo era stato già condannato per evasione IVA (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis), ma a sua detta – non vi erano i presupposti per recidiva qualificata deve riguardare reati della stessa indole. L’evasione fiscale non può ritenersi della stessa indole di reati attinenti ad omissioni contributive (previdenziale). Il criterio di peculiarità comuni dei reati, per la recidiva qualificata, del resto è solo sussidiario, mentre il criterio principale è quello della ricomprensione nella stessa norma di legge violata.

Mancava in altre parole, la possibilità di ritenere la recidiva qualificata, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello .

La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione (sentenza n. 29400/2019) che, tuttavia, non ha accolto il ricorso della difesa perché manifestamente infondato.

I reati della stessa indole

“La definizione di reati “della stessa indole”, posta dall’art. 101 c.p. e rilevante per l’applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1, – si legge nella sentenza – prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati” .

Si tratta, quindi, di un accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato come nel caso in esame.

La Corte di appello aveva, infatti ritenuto che le omissioni IVA e le omissioni di ritenute certificate (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis) presentassero caratteri fondamentali comuni con il reato in accertamento.

Cosicché è stato, affermato, il seguente principio di diritto: “La definizione di reati “della stessa indole”, posta dall’art. 101 c.p. e rilevante per l’applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1, prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati, e conseguentemente deve ritenersi corretta la decisione che con accertamento in fatto ha ritenuto della stessa indole i reati di omesso versamento IVA e delle ritenute certificate con il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali”.

La redazione giuridica

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