Omissione contributiva, il lavoratore ha diritto al risarcimento anche prima della pensione

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La Corte di Cassazione ha precisato che in tema di risarcimento del danno derivante dall’omissione contributiva, il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c., anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile. L’omesso versamento dei contributi, infatti, costituisce una condotta potenzialmente lesiva che può arrecare un pregiudizio patrimoniale autonomo, senza che sia necessario coinvolgere l’INPS, trattandosi di un’azione risarcitoria e non di una domanda diretta alla costituzione della rendita vitalizia (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. n. 2286 del 04/02/2026).

La vicenda e il giudizio di primo grado

I fatti di causa prendevano le mosse dalla domanda proposta da un lavoratore che aveva prestato attività presso uno studio legale per oltre quarant’anni, dal 1972 al 2014, alle dipendenze dei diversi professionisti che nel tempo si erano succeduti nella titolarità dello studio.

Il ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro subordinato non fosse mai stato regolarizzato e chiedeva il pagamento delle differenze retributive, del trattamento di fine rapporto, nonché il riconoscimento delle ulteriori pretese economiche maturate nel corso del rapporto.

Il primo giudice respingeva la domanda ritenendo non sufficientemente provati gli elementi tipici della subordinazione, pur riconoscendo lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dello studio professionale.

La decisione dei giudici d’Appello

I giudici di secondo grado riformavano parzialmente la sentenza del Tribunale, riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità, nonostante il succedersi dei diversi titolari dello studio legale.

Per la Corte territoriale, le prove testimoniali dimostravano l’effettiva soggezione del lavoratore al potere direttivo dei professionisti, nonché la continuità dell’attività lavorativa all’interno di una struttura organizzativa rimasta sostanzialmente immutata nel tempo.

I giudici di merito, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza sull’unicità del centro di imputazione del rapporto, riconoscevano un unico rapporto lavorativo, con le conseguenze in tema di anzianità di servizio, decorrenza della prescrizione e maturazione del TFR, condannando i diversi datori di lavoro e i rispettivi eredi al pagamento delle somme dovute in relazione ai periodi di rispettiva titolarità dello studio.

Il ricorso in Cassazione: confermata la subordinazione ma accolto il motivo sul risarcimento

Le eredi di uno dei professionisti si rivolgevano alla Suprema Corte eccependo, tra l’altro, la valutazione delle prove testimoniali e la ricostruzione unitaria del rapporto di lavoro.

I giudici di piazza Cavour dichiaravano inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale, sottolineando che le censure fossero volte esclusivamente a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.

La motivazione della Corte territoriale veniva considerata del tutto adeguata e rispettosa del cosiddetto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.

Il ricorso incidentale proposto dal lavoratore aveva, invece, esito diverso.

L’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per omissione contributiva

Gli Ermellini rilevavano che i giudici di secondo grado non si fossero pronunciati sulla domanda di condanna generica al risarcimento del danno conseguente all’omissione contributiva, ritualmente proposta sia nel giudizio di primo grado sia in appello.

Per i giudici di legittimità, questa omissione integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice ha il dovere di pronunciarsi su tutte le domande ritualmente formulate dalle parti.

Altresì, il Supremo Consesso riaffermava l’orientamento secondo cui, l’azione proposta dal lavoratore ha natura esclusivamente risarcitoria e può essere esercitata anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile, in quanto l’omesso versamento dei contributi determina un autonomo pregiudizio patrimoniale. In tale ipotesi, l’unico legittimato passivo è il datore di lavoro, mentre l’INPS non è litisconsorte necessario, situazione che ricorre soltanto nel caso in cui venga richiesta la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge n. 1338/1962.

La decisione finale della Cassazione

In virtù di ciò, la Suprema Corte rigettava il ricorso principale, dichiarava in parte inammissibile il ricorso incidentale nei confronti di alcuni soggetti e accoglieva la censura relativa all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché esaminasse la domanda di condanna generica al risarcimento del danno per omissione contributiva e provvedesse alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione conferma un principio di fondamentale importanza nel diritto del lavoro: l’omissione contributiva può costituire fonte di un danno risarcibile anche prima del pensionamento, in quanto incide sin da subito sulla posizione previdenziale del lavoratore. La tutela risarcitoria, pertanto, non è subordinata alla perdita effettiva della pensione, ma può essere azionata ogniqualvolta l’inadempimento datoriale sia idoneo a compromettere i diritti previdenziali del dipendente.

Altresì, la pronuncia richiama l’attenzione sull’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ritualmente formulate dalle parti. L’omessa decisione sulla richiesta di risarcimento integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza, ribadendo come il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato costituisca una garanzia essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Avv. Giusy Sgrò

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