I giudici della Cassazione hanno chiarito che in materia di operazioni di investimento e acquisto titoli online, l’intermediario finanziario non ha l’obbligo di esibire il relativo prospetto informativo
Esso è necessario per le sole operazioni concluse ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2 del citato decreto n. 58/1998 in materia di sollecitazione all’investimento, rivolte ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato.
La vicenda
Dopo che gli era stato notificato un decreto ingiuntivo per conto della propria banca, l’attore presentava opposizione davanti al Tribunale di Belluno, chiedendo anche il risarcimento del danno per la revoca illegittima dell’affidamento concesso e la violazione delle norme in tema di intermediazione finanziaria online, proposte dall’investitore.
L’attore contestava la sottoscrizione di alcune operazioni di investimento e acquisto titoli che non sarebbero state adeguate al proprio profilo patrimoniale e alle sue conoscenze in materia di mercati finanziari, ivi compresi gli strumenti derivati o con leva finanziaria.
Ma in primo grado la domanda era stata respinta. Stesso esito anche in appello.
Cosicché la vicenda giungeva in Cassazione con ricorso formulato dall’investitore. Questi adduceva la violazione delle norme sull’offerta fuori sede, in materia di operazioni bancarie e di investimento. Ed inoltre, insisteva sulla necessità di predisposizione del prospetto informativo, ai sensi dell’art. 94 d.lgs. n. 58/1998
La decisione
Ma per i giudici della Cassazione l’accertamento effettuato dalla corte di merito in ordine alla adeguatezza delle operazioni contestate era immune da vizi e dunque, non era possibile proporre un nuovo esame di fatto.
Quanto invece all’asserita violazione delle norme in materia di prospetto informativo nei servizi finanziari e di investimento è stato fatto espresso richiamo ad un precedente arresto giurisprudenziale che ha chiarito che “l’obbligo di pubblicazione del «prospetto informativo», è previsto solo per le ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2 del citato decreto n. 58/1998, caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati; e non quando invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di «servizi di investimento» (di cui all’art. 1, comma 5, TUF), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita; in tal caso, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 d.lgs. n. 58/1998 e 26 ss. Reg. Consob n. 11522 del 1998” (Cass. n. 8733/2016; Cass. n. 18039/2012).
Il ricorso è stato perciò respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di giudizio.
La redazione giuridica
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