A seguito del non corretto intervento di estrazione del dente del giudizio sono derivati postumi permanenti: ipoestesia disestesica concretizzanti un danno biologico del 4% (Tribunale di Pavia, Sez. III civile, Sentenza n. 474/2021 del 07/04/2021-RG n. 6013/2018-Repert. n. 829/2021 del 07/04/2021)
La paziente chiama a giudizio il Medico Odontoiatra, la ASST di Pavia e il Centro Odontoprotesico onde vedere accertata e dichiarata la responsabilità per le lesioni subite a causa del intervento chirurgico per avulsione dell’elemento 3.8 (estrazione del dente del giudizio) eseguito in regime di attività libero professionale.
L’attrice a fondamento della propria domanda, evidenzia:
- che in data 26.11.2014 subiva intervento per avulsione dell’elemento 38 (cd ” estrazione del dente del giudizio”) eseguito dalla Dottoressa convenuta, per conto dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia;
- che a seguito dell’operazione, fin da subito, aveva lamentato ipoestesia e parestesia mandibolare sinistra, come attestato da perizia medico legale; la condotta del medico era stata caratterizzata da negligenza e imperizia; da tale condotta erano derivati danni permanenti quali l’alterazione della continenza labiale e il danno fisiognomico;
- che era stata avviata procedura di mediazione, con esito negativo;
- che oltre al danno biologico permanente stimato al 7% e al danno biologico temporaneo, doveva essere riconosciuto un equo indennizzo per la perdita sensoriale considerando la giovane età e il livello di istruzione.
Preliminarmente, il Giudice, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione e di ATP, disponeva l’espletamento di ATP al cui esito, acquisita la documentazione, trattiene la causa in decisione.
Il Giudice osserva, con riferimento alla chiamata in giudizio della ASST di Pavia, che ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria è necessario dimostrare che questa non abbia rispettato gli obblighi su di essa incombenti in relazione al rapporto di spedalità instaurato con il paziente.
Le strutture sanitarie sono chiamate senz’altro a rispondere anche di eventuali errori del personale medico, trattandosi di operato dei propri ausiliari necessari ex art 1228 c.c., e dunque risulta corretta la chiamata in giudizio svolta dall’attrice.
Ciò chiarito, il Tribunale svolge ampia disamina sulla natura della responsabilità sanitaria e le relative regole inerenti gli oneri probatori delle parti.
Risulta che l’attrice ha allegato in modo puntuale l’inadempimento della professionista, supportando le proprie argomentazioni da documentazione avente, quanto meno, valore indiziario, oltre che il nesso causale tra tale inadempimento e il pregiudizio fisico subito.
In particolare, all’esito dell’esame radiografico veniva accertato: “Nella sede dell’avulsione di 38 la parete superiore del canale del nervo mandibolare non è visibile, la corticale ossea sul versante linguale è interrotta per una lunghezza di 6 mm, riassorbita”.
La CTU Medico-Legale svolta in sede di ATP ha ricostruito l’iter clinico della paziente, ed eseguito un’anamnesi particolarmente approfondita, affermando: “dalla documentazione del febbraio 2012, radiografia panoramica, che permette di stabilire che la paziente necessitasse di estrazione degli elementi del giudizio inferiori: il 4.8 inferiore di destra e il 3.8 inferiore di sinistra, come anche riportato nella cartella clinica dell’epoca” ; parimenti, in ordine alle condizioni di salute generali viene attestato come “da anamnesi medica, nel 2012 non soffriva di alcuna malattia sistemica; non faceva uso di farmaci tranne che di pillola anticoncezionale”.
Ed ancora, la CTU ha evidenziato plurime lacune e omissioni da parte della professionista ” La Dott.ssa è intervenuta sul 3.8 sulla scorta della documentazione del 2012, senza alcun aggiornamento, tanto meno dell’informativa e del consenso, che all’epoca risultava molto insufficiente, non ritenendo necessaria la compilazione di una nuova cartella clinica e di un approfondimento diagnostico – prognostico della posizione dell’elemento 3.8, al fine di poter informare la paziente dei rischi derivabili e delle eventuali complicanze…Non risulta alcun aggiornamento dell’anamnesi medica al novembre 2014, periodo in cui la perizianda fu sottoposta ad avulsione dell’elemento 3.8. l’attrice non ha subito nuovi accertamenti diagnostico/strumentali in quanto la Dott.ssa ha mantenuto gli stessi esami diagnostici eseguiti nell’anno 2012 (Radiografia panoramica datata 24.07.2012) per l’estrazione dell’elemento 4. 8. ….(..).. Dalla documentazione allegata si evince che la Dott.ssa ha tenuto come valida la documentazione del 07.02.2012, periodo in cui sottopose l’attrice ad intervento di avulsione dell’elemento 4.8, ottavo inferiore destro. Non è stata redatta alcuna certificazione aggiornata al 2014, periodo in cui l’attrice è stata sottoposta dalla convenuta a estrazione del 3.8, ottavo inferiore sinistro in disodontiasi, né sottoposto alcun specifico consenso all’atto chirurgico …(..).. Secondo le cognizioni medico -chirurgiche acquisite all’epoca dell’intervento del 26.11.2014, lo stesso era comunque indicato, vista anche la posizione in disodontiasi dell’elemento 3.8 e le algie dichiarate dall’attrice. La convenuta Dott.ssa non ha rispettato le modalità tecniche e le linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medico odontoiatrica applicabile al caso in concreto…(..).. Il Sanitario ha ritenuto affidabile l’ultima radiografia panoramica del 2012, senza eseguirne una nuova, che avrebbe comunque evidenziato come gli apici dell’elemento 2.8 risultassero in contiguità con il canale alveolare inferiore, passaggio dell’omonimo nervo. È mancato un approfondimento del caso con l’esecuzione di esami radiografici di secondo livello tipo TC Dental Scan che avrebbe messo in risalto sito, orientazione e rapporti dell’elemento 3.8 con le strutture anatomiche limitrofe come il canale mandibolare inferiore sinistro. In relazione alle specifiche caratteristiche del caso in concreto, sussistono profili di responsabilità professionale addebitabili al medico chirurgo che ha eseguito l’intervento per negligenza e imprudenza di tipo diagnostico prognostico, in mancanza di adeguata informativa dei rischi specifici dell’intervento nel caso concreto….(..).. Le prestazioni mediche oggetto della attuale valutazione tecnica sono da ascrivere, nella pratica odontoiatrica, ad interventi routinari, ovvero non implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà…(..).. in seguito all’estrazione dell’elemento 3.8, a carico della porzione inferiore sinistra del volto, ipoestesia disestesica dalla metà mentoniera di sinistra sino al corpo mandibolare omolaterale oggettivabile alla prova del la sensibilità tattile dolorifica. All’interno del rispettivo fornice vestibolare presenza della stessa sintomatologia dall’elemento 3.4 all’elemento 3.1. Tale obiettività risulta compatibile con le risultanze dell’esame Blink Reflex (Riflesso di soppres sione esterocettiva) eseguito da parte attrice in data 16.09.2019 presso la Fondazione Mondino, Istituto Neurologico Nazionale, che evidenzia “…reperti compatibili con una sofferenza delle fibre nervose del III° ramo del trigemino a sinistra…” Tale condizione è causalmente riconducibile a condotte del medico chirurgo censurabili sotto il profilo della colpa professionale. ..(..).. E’ possibile riconoscere un’inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta) per la marcata sintomatologia ipoestesica e disestesica seguente all’intervento, un’inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta) e un’inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 90 (novanta) per il periodo necessario alla stabilizzazione della lesione nervosa…. A seguito del non corretto intervento di estrazione dell’elemento 3.8 , da parte della Dott.ssa sono residuati postumi permanenti: ipoestesia disestesica nel territorio di innervazione del nervo alveolare inferiore sinistro, concretizzanti un danno biologico del 4%”.
Sulle critiche del CTP di parte convenuta i CTU hanno replicato: “il riconoscimento di responsabilità nel determinismo del danno non è solo per il mancato aggiornamento anamnestico, mancata esecuzione di accertamenti strumentali e di acquisizione di consenso, fattispecie che integrano un non corretto adempimento della dovuta obbligazione da parte del Sanitario. Tali fattispecie infatti sono singolarmente indispensabili: anamnesi, perché nei 2 anni potevano essere variate condizioni cliniche e assunzioni farmacologiche; esame obiettivo, perché dava una corretta puntualizzazione della situazione anatomica; consenso, perché, come recitano sia il codice deontologico che numerose sentenze della Corte di Cassazione, e non da ultimo la legge 12/2017 consenso e DAT, l’attualità del consenso è il requisito fondamentale dello stesso la cui mancanza ne inficia la validità dando vita ad una lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente. Il danno è indubbiamente iatrogeno, il convenuto/resistente non ha fornito “eziologie alternative” . Un danno per essere qualificato come complicanza deve essere imprevenibile altrimenti tutte le estrazioni degli ottavi darebbero lesioni nervose. Resta il fatto che comunque controparte non ha fornito alcuna alternativa concreta patogenesi né prova certa a dimostrazione del buon operato del Sanitario”.
Il Tribunale condivide le conclusioni della CTU e le fa proprie ritenendo accertata la responsabilità della Odontoiatra convenuta in ordine a inadempimento professionale e il nesso di causalità tra la sua condotta negligente, e il pregiudizio fisico subito dall’attrice.
La liquidazione del danno viene calcolata con l’applicazione delle Tabelle di cui agli artt. 139 e 139 CdA, addivenendosi all’importo di euro 3.895,47 per inabilità permanente, oltre euro 2.849,41 per inabilità temporanea, per complessivi euro 6.744,88.
La domanda risarcitoria inerente la mancata acquisizione del consenso informato viene ritenuta fondata.
Al riguardo, evidenzia il Giudice, in plurimi punti della CTU viene censurata la condotta del medico in ragione della mancata acquisizione del consenso; tale circostanza risulta – con riferimento all’intervento del 2014-, non contestata atteso che le stesse difese dei convenuti si fondano sulla sottoscrizione di documento risalente al 2012 e quindi di circa due anni prima .
Il relativo danno viene liquidato in via equitativa sulla base dei criteri delle Tabelle milanesi e viene riconosciuta la somma di euro 5.000,00.
Infine l’attrice ha dedotto anche il pregiudizio alla sfera personale, relazionale e lavorativa, indicando due profili : un danno morale nella misura di un terzo rispetto a quello riconosciuto per il danno biologico e, un equo indennizzo circa la perdita sensoriale”.
Riguardo il danno morale il Giudice evidenzia che la nozione di danno biologico accolta nel Codice delle Assicurazioni non risulta circoscritta all’aspetto strictu sensu psico -fisico ; in particolare , ai sensi dell’art. 139 per danno biologico si intende “la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali sulla vita del danneggiato… “
Le sofferenze di carattere morale (vale a dire il dolore intimo o turbamento dell’animo), non coincidenti con il dolore fisico, su base organica, e con gli aspetti più propriamente dinamico -relazionali del danno alla salute sono già inglobate nel concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, e suscettibile di accertamento medico -legale; quindi, sono già presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente, risultante dall’applicazione del bareme.
Inoltre, al riguardo i CTU hanno specificato che “i postumi permanenti non impediscono l’attività svolta dalla parte ricorrente, non pregiudicando la vita relazionale della stessa”.
Tuttavia, in ragione della giovane età della paziente, delle condizioni sociali e lavorative e della regione del corpo interessata dalla menomazione, il Tribunale ritiene di personalizzare il danno nella misura del 20%, addivenendosi così all’importo complessivo di euro 13.093,86.
In conclusione, il Tribunale di Pavia accoglie la domanda dell’attrice nei limiti indicati e condanna l’ASST di Pavia al pagamento di euro 13.357,62; condanna altresì entrambe le parti convenute A.S.S.T. Pavia e Odontoiatra in solido a rimborsare il 70% delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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