La rendita Inail ai superstiti del lavoratore deceduto deve essere calcolata considerando come base il massimale convenzionalmente stabilito dai decreti ministeriali (Tribunale di Avezzano, Sez. lavoro, Sentenza n. 35/2021 del 12/04/2021 RG n. 423/2018
La moglie e il figlio del lavoratore deceduto citano a giudizio l’Inail onde vedere accertato e dichiarato il loro diritto a ottenere la rendita Inail ai superstiti stabilita per legge considerando come base di calcolo il massimale convenzionalmente stabilito.
Deducono gli attori di essere rispettivamente vedova e figlio di caduto sul lavoro in forza di sentenza del Tribunale di Avezzano n. 388/2015 del 25.11.2015, espongono di avere successivamente proposto nuovo ricorso al medesimo Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita dovuta ai superstiti, nella misura e secondo le modalità di cui all’art. 85, D.P.R. n. 1124/1965.
Tale giudizio si concludeva con sentenza n. 27/2017 del 25.1.2017, di cessazione della materia del contendere, in quanto medio tempore l’Istituto comunicava, con nota del 4.1.2017, di aver provveduto il 7.12.2016, alla costituzione della rendita in questione con decorrenza dal 6.6.2012.
Tuttavia l’Inail liquidava i ratei sulla base dei minimali dei parametri convenzionali per il periodo dal 2012 al 2017, senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto del gravame e la causa viene istruita attraverso CTU contabile.
All’esito della fase istruttoria, il Tribunale ritiene il ricorso fondato.
L’art. 85, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, recante (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dispone che, ” Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell’articolo 116 “, segnatamente nella misura del 50% al coniuge superstite e del 20% al figlio superstite.
Inoltre l’art. 116, D.P.R. cit., richiamato dall’art. 85, prevede che ” Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l’applicazione dell’art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all’infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell’infortunio”;
Il criterio di liquidazione delle rendite ai superstiti è, tuttavia, derogato dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 317/1987, recante ” Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS “, che, per tali categorie di lavoratori (segnatamente i lavoratori italiani operanti all’estero individuati dall’art. 1, del D.L. cit.), prevede che le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) -f) (tra cui, alla lettera d), l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all’art. 4; che, a sua volta, l’ art. 4, D.L. cit., prevede che i contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all’art. 1, sono calcolati su retribuzioni convenzionali, fissate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro e con quello delle Finanze.
Ergo, la rendita ai superstiti in favore degli attori deve essere calcolata non sulla base della retribuzione effettiva, bensì sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro e con quello delle Finanze, trovando applicazione la richiamata deroga prevista dagli artt. 3 e 4, D.L. n. 317/1987, in quanto il lavoratore è deceduto il 4.6.2012 per infortunio sul lavoro occorso in Nigeria.
I Decreti attuativi dell’art. 4, D.L. n. 317/1986, succedutisi negli anni di interesse (ossia a decorrere dal 2012), prevedono, per la categoria ” Dirigenti – Industria Edile – I Fascia “, cui appartiene il lavoratore deceduto, le seguenti retribuzioni convenzionali mensili:
- per l’anno 2012, EUR 5.600,22 (D.M. 24.1.2012, pubblicato in G.U. 30.1.2012, n. 24);
- per l’anno 2013, EUR 5.768,23 (D.M. 7.12.2012, pubblicato in G.U. 29.12.2012, n. 302);
- per l’anno 2014, EUR 5.854,75 (D .M. 23.12.2013, pubblicato in G.U. 3.1.2014, n. 2);
- per l’anno 2015, EUR 5.889,88 (D.M. 14.1.2015, pubblicato in G.U. 22.1.2015, n. 17);
- per l’anno 2016, EUR 5.948,78 (D.M. 25.1.2016, pubblicato in G.U. 30.1.2016, n. 24);
- per l’anno 2017, EUR 6.002,32 (D.M. 22.1 2.2016, pubblicato in G.U. 19.1.2017, n. 15);
- per l’anno 2018, EUR 6.104,36 (D.M. 20.12.2017, pubblicato in G.U. 18.1.2018, n. 14);
- per l’anno 2019, EUR 6.177,61 (D.M. 21.12.2018, pubblicato in G.U. 17.1.2019, n. 14);
- per l’anno 2020, EUR 6.227,04 (D.M. 11.12.20 19, pubblicato in G.U. 8.1.2020, n. 5).
Di talchè, la retribuzione convenzionale facente capo al lavoratore è di gran lunga superiore al massimale previsto dai decreti ministeriali di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, adottati in attuazione dell’art. 116, D.P.R. n. 1124/1965, succedutisi nel tempo, e, segnatamente, fissato:
- per l’anno 2012, in EUR 28.813,20 (D.M. 22.5.2012, richiamato nella Circolare I NAIL n. 42 del 5.9.2012);
- per l’anno 2013, in EUR 29.682,90 (D.M. 10.6.2013);
- per l’anno 2014, in EUR 30.018,30 (D.M. 10.6.2014);
- per l’anno 2015, in EUR 30.076,80 (D.M. 30.6.2015);
- per l’anno 2016, in EUR 30.076,80, (D.M. 29.6.2016);
- per l’anno 2017, in EUR 30.076,80 (D.M. 19.7.2017);
- per l’anno 2018, in EUR 30.408,30 (D.M. 19.7.2018);
- per l’anno 2019, in EUR 30.743,70 (D.M. 2.8.2019, n. 95);
- per l’anno 2020, in EUR 30.895,80 (D.M. 3.8.2020, n. 91).
Quindi, in considerazione dell’entità della retribuzione convenzionale determinabile per il lavoratore defunto mediante applicazione dei criteri dettati dalla normativa (art. 4, D.L. n. 317/1987 e relativi decreti ministeriali attuativi), viene ritenuto che la rendita ai superstiti spettante alla debba essere calcolata sul massimale, nella misura del 70% (di cui 50% in favore della moglie e 20% in favore del figlio minore.
Conseguentemente spetta alla vedova, in proprio e quale esercente la responsabilità sul figlio minore, il complessivo importo di euro 203.543,21, come correttamente individuati dal C.T.U. e aggiornati come segue:
- EUR 21.648,32, per il periodo dal 6.6.2012 al 30.6.2013 (il 70% del massimale annuale per un anno e 15 giorni);
- EUR 20.778,03, per il periodo dall’1.7.2013 al 30.6.2014 (il 70% del massimale annuale);
- EUR 21.012,81, per il periodo dall’1.7.2014 al 30.6.2015 (il 70% del massimale di annuale);
- EUR 63.161,28, per il periodo dall’1.7.2015 al 30.6.2018 (il 70% della sommatoria dei massimali annuali del relativo periodo);
- EUR 21.285,81, per il periodo dall’1.7.2018 al 30.6.2019 (il 70% del massimale annuale);
- EUR 43.041,18, per il periodo dall’1.7.2019 al 30.6.2020 (il 70% della sommatoria dei massimali annuali del relativo periodo);
- EUR 12.615,78, per il periodo dall’1.7.2020 al 31.1.2021 (il 70% del massimale annuale).
Per tali ragioni il ricorso viene accolto e accollate le spese di lite alla parte soccombente.
In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, dichiara il diritto degli attori ad ottenere la rendita ai superstiti assumendo come base di calcolo il massimale fissato anno per anno dai Decreti Ministeriali, per il periodo dal 6.6.2012 all’attualità, in euro 203.543,21; condanna l’Inail, alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 6.552,00; pone a carico dell’Istituto le spese di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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