Nella sentenza in commento, la Cassazione (sent. n. 3515/2019) ha confermato il principio di diritto per cui in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice del grado successivo deve annullare le statuizioni civili in materia di risarcimento del danno
Era stata prosciolta dal reato di lesioni personali ai danni della costituita parte civile, per particolare tenuità del fatto (ai sensi dell’art. 131 bis c.p.p.) eppure in secondo grado, il tribunale adito aveva confermato la condanna al risarcimento del danno patito dalla controparte, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile anche relative al secondo grado.
La difesa della ricorrente si rivolgeva, pertanto, ai giudici della Cassazione allo scopo di far annullare la predetta sentenza. “Essendo intervenuta una sentenza di proscioglimento – la Corte d’appello avrebbe dovuto annullare le statuizioni del Tribunale circa la domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, né avrebbe potuto intendersi legittimata a pronunciare una condanna alle spese”.
A supporto di tale assunto difensivo, aggiungeva che “nell’ordinamento processuale vigente si rinviene una sola eccezione alla regola della permanenza delle statuizioni civili (e della conseguente condanna alle spese) in caso di sentenza che non disponga la condanna a fini penali dell’imputato, ed è quella prevista dall’art. 578 c.p.p. (estinzione del reato per amnistia o prescrizione) che, per sua natura di eccezioni, è da considerarsi di stretta e rigorosa applicazione”.
Ma è proprio così?
Il parere della Cassazione
I giudici della Cassazione, investiti della questione di diritto, hanno accolto i motivi di impugnazione, richiamando un precedente arresto giurisprudenziale secondo il quale “la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all’art. 131 bis c.p.p.” (Cass. Sez. V, n. 6347/2017).
Siffatta pronuncia è condivisibile dal momento che il codice del processo penale (art. 538 c.p.p.) prevede che il giudice possa decidere sulla domanda della parte civile, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, solo laddove venga pronunciata una sentenza di condanna agli effetti penali; e, inoltre, il successivo art. 541 c.p.p. consente la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile solo sul presupposto di una decisione assunta ex art. 538 c.p.p.
Appare logico, dunque, affermare che la sentenza con cui il giudice penale dispone il proscioglimento di un imputato per la particolare tenuità del fatto non sia equiparabile ad una sentenza di condanna, limitandosi quest’ultima ad accertare la sussistenza del fatto senza tuttavia avere portata liberatoria e senza l’irrogazione di alcuna pena.
Tale regola incontra una sola eccezione, quella tassativamente descritta dall’art. 578 c.p.p. (ipotesi di amnistia o prescrizione): solo in quei casi il giudice dell’impugnazione, in presenza di una condanna emessa nel grado precedente è chiamato a decidere sulle statuizioni civili.
Ricorso accolto.
Sabrina Caporale
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