Patologia aortica e decesso del paziente post intervento chirurgico (Tribunale Torino, n. 1894/2021 del 14/04/2021).
Patologia aortica e decesso del paziente: nessuna censura ai Sanitari e alla Guardia Medica.
La probabilità a priori molto bassa della patologia aortica, non ha permesso di ritenere censurabili le valutazioni della Guardia Medica e dei Sanitari dell’ Ospedale.
I figli e la moglie del paziente deceduto citano a giudizio l’Azienda Ospedaliera deducendo la responsabilità per la morte del familiare, intervenuta dopo l’intervento chirurgico in seguito a rottura di un aneurisma dell’aorta addominale.
Gli attori sintetizzano gli ultimi 15 giorni di vita paziente, a partire dalle chiamate al Servizio di Guardia medica nei giorni del 6 e 7 settembre 2011 per dolori lombari, cui seguivano approfondimento diagnostico e di cure presso il Pronto Soccorso, e che dopo 7 giorni sfociata nella diagnosi di aneurisma iliaco destro con fissurazione che conduceva a intervento chirurgico d’urgenza in laparotomia, complicato da lesione iatrogena di ansa intestinale e paralisi degli arti inferiori e peggioramento progressivo sino alla morte avvenuta il 21.9.2011.
Nello specifico gli attori censurano:
– superficialità della visita domiciliare del 6.9.11 da parte dei sanitari della Guardia Medica, che avrebbero sottovalutato il quadro clinico ipotizzando unicamente una calcolosi renale;
– persistere di erroneità della diagnosi e sottovalutazione del quadro clinico anche da parte dei sanitari in servizio al Pronto Soccorso dell’Ospedale, in occasione dell’accesso il giorno 7.9.11, i quali trattennero in osservazione il paziente soltanto due ore e mezzo omettendo in quella occasione di effettuare qualsivoglia esame strumentale;
– superficialità di analisi anche da parte dei sanitari del Pronto Soccorso della Città della Salute, che secondo la difesa attorea in occasione dell’accesso d’urgenza in data 10.9.11 “si fossilizzarono sulla precedente ipotesi diagnostica di colica renale nonostante il dolore durasse da ormai ben cinque giorni “, dimettendo il paziente ed omettendo dovuti approfondimenti strumentali , che vennero in effetti eseguiti soltanto in occasione di secondo accesso al medesimo Pronto Soccorso in data 13.9.11, allorchè grazie a controllo ecografico emergeva la patologia aortica e la presenza di una apparente dilatazione aneurismatica sacciforme per la quale il paziente venne quindi sottoposto ad intervento d’urgenza .
Nel merito la domanda degli attori viene ritenuta infondata.
Gli attori prospettano un ritardo diagnostico quale fattore causale –unitamente alla ritenuta inadeguatezza ed erroneità delle modalità dell’intervento chirurgico-, che avrebbe determinato il decesso del congiunto.
L’evento dannoso che forma oggetto della richiesta risarcitoria per inesatto adempimento è dunque stato dagli attori specificamente individuato nel decesso, indicato come avvinto in concatenazione eziologica con l’operato dei sanitari che si sono succeduti nelle cure nei 15 giorni intercorsi tra la prima chiamata alla Guardia Medica dell’ASL (6.9.2011) e la sua morte, intervenuta (il 21.9.11) a distanza di 8 giorni dall’intervento effettuato.
Le risultanze della CTU conducono in primo luogo ad escludere che possa configurarsi un nesso di causalità tra condotta tenuta dai sanitari della Guardia medica e di quelli operanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale ed il decesso del paziente.
Il collegio peritale ha concluso che né ai sanitari del servizio territoriale né a quelli in servizio presso la struttura ospedaliera intervenuti siano imputabili condotte inadeguate o incidenti sui successivi sviluppi e sull’ exitus.
In particolare: “le modalità di presentazione atipica per un aneurisma addominale in fase di rottura, la stabilità emodinamica e la probabilità a priori molto bassa della patologia aortica, non permettono di ritenere censurabili le valutazioni della guardia medica e dei sanitari dell’Ospedale….. può escludersi, con preponderante evidenza, che sia ravvisabile malpractice e quindi configurazione di inesatto adempimento in relazione alle prime (e peraltro “provvisorie”) prestazioni sanitarie erogate dal persona medico operante nei servizi di Guardia Medica e Pronto Soccorso nei giorni 6 e 7 settembre 2011, oltre che una qualche relazione causale con il decesso del paziente, sopravvenuto a distanza di 15 giorni da esse e successivamente all’intervento chirurgico effettuato presso l’Azienda Ospedaliera in data 13.9.2011 che si porrebbe, in ogni caso, come fattore interruttivo del rapporto eziologico tra il pregresso operato del personale dell’ASL convenuta e l’evento dannoso, indicato nell’ exitus del paziente.”
Le conclusioni dei CTU, anche riguardo alle repliche critiche del CTP di parte attrice, vengono integralmente condivise dal Tribunale e poste alla base della decisione.
In conclusione, il Tribunale di Torino, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori, compensa integralmente tra le parti le spese di lite, e pone le spese della CTU a carico solidale delle parti costituite.
Avv. Emanuela Foligno
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