Sospesa la prestazione previdenziale di invalidità civile per omessa visita di revisione (Tribunale Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1475/2021 del 07/04/2021).

Sospesa la prestazione previdenziale all’invalido civile al 100% per mancata presentazione alla visita di revisione.

Viene citata a giudizio l’Inps onde ottenere la declaratoria di illegittimità della sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione.

In particolare i ricorrenti deducono:

1.         che al proprio figlio era già stato riconosciuto dalla Commissione medica INPS, con verbale del 15.12.2008, il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento fino al compimento della maggiore età;

2.         che con lettera del 17.6.2019, di cui era venuto casualmente a conoscenza il 16.8.2019, l’INPS convocava il beneficiario a visita di revisione per il 18.7.2019;

3.         che si premuravano di chiedere la fissazione di nuova convocazione a visita ma tale richiesta rimaneva inevasa;

4.         che in data 28.11.2019 ricevevano un provvedimento dell’INPS con cui veniva comunicata la sospensione della prestazione con decorrenza dal mese di agosto 2019 e la contestazione di un indebito pari a euro 2.071,36 ;

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato.

Il Giudice del Lavoro evidenzia la mancata prova che le convocazioni dell’Inps del 18.7.2019 e del 9.9.2020 siano pervenute alla conoscenza del ricorrente.

Difatti, l’Inps stesso ha precisato di avere provveduto a convocare formalmente a visita il minore per il giorno 15.4.2021.

Tuttavia, non essendo mai stato sottoposto il beneficiario a visita di revisione, né essendosi mai sottratto a detta visita (non avendo il ricorrente avuto conoscenza delle convocazioni), è illegittima la proceduta che ha visto sospesa la prestazione dell’erogazione del beneficio assistenziale, sia la contestazione dell’indebito di euro 2.071,36.

In ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell’invalido civile a causa della errata notifica della convocazione da parte dell’INPS effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze. L’art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..] “.

Ed ancora, l ‘art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.

L’art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l‘I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l’I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima .”

Ergo, la mancata presentazione alla visita di revisione e l’assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare il provvedimento di sospesa prestazione, e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all’interessato della convocazione alla visita di revisione .

L’inps si è limitato a riconvocare a visita medica il minore per il giorno 15 aprile 2021 ma non ha dimostrato la regolare convocazione a visita di revisione per il 18.7.2019 e per il 9.9.2020 né ha dedotto (e tanto meno provato), di avere contestualmente provveduto a ripristinare la prestazione a decorrere dal mese di agosto 2019 e, conseguentemente, ad annullare in autotutela l’indebito.

Per tali ragioni il ricorso viene accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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