Proposta di indennizzo del perito di controparte e aumento del premio della RCA (Giudice di Pace di Maddaloni, Sentenza N. 672, del 27-05-2021) .

Proposta di indennizzo del perito di controparte che viene accettata, ma l’assicurazione aumenta il premio della RCA.

“Deve essere condannato a risarcire l’assicurato, l’assicuratore che, dopo un sinistro in cui il cliente accetta la proposta di indennizzo del perito ottenendo la liquidazione, aumenta il premio della polizza RC auto avendo apportato una variazione in pejus senza provare in alcun modo la responsabilità dell’assicurato nel sinistro e senza che quest’ultimo abbia mai ricevuto alcuna comunicazione in ordine al riconoscimento nei suoi confronti di una qualsivoglia percentuale di responsabilità.”

La vicenda è particolare in quanto tratta la circostanza della proposta di indennizzo da parte dell’Assicurazione di controparte che il danneggiato accetta, ma successivamente si vede aumentato il premio della polizza RCA.

E’ contraria agli obblighi di diligenza la condotta della Compagnia assicuratrice che apporta la variazione in peius dopo che l’assicurato accetta la proposta di indennizzo del perito di controparte e prova di non avere alcuna responsabilità nel sinistro.

La Compagnia dell’uomo viene condannata al risarcimento del danno per mala gestio e violazione degli obblighi di diligenza avendo aumentato il premio della polizza dopo un sinistro stradale in cui il proprio cliente-assicurato è stato indennizzato dalla controparte.

Oltretutto, evidenzia il Giudice, tale – non dovuto – aumento del premio della polizza è avvenuto senza nessuna previa comunicazione all’interessato.

Pertanto, tale comportamento configura violazione dell’obbligo di diligenza e l’interessata ottiene un risarcimento di oltre 600,00 euro a carico della Compagnia d’Assicurazione.

La cliente-assicurata diligentemente denunzia l’avvenuto sinistro alla propria Compagnia, consentendole di compiere l’istruttoria del caso che accertava l’esclusione di ogni responsabilità.

Tuttavia, la Compagnia viola i propri obblighi di tenere indenne l’assicurata da ogni conseguenza negativa di un sinistro che non ha causato, tant’è che veniva risarcita dalla controparte.

La Compagnia sceglie – legittimamente –  la strada della transazione in un’ottica di riduzione del contenzioso, tuttavia tale decisione non è opponibile nei suoi effetti all’assicurato che dimostra di non avere colpa nella causazione del sinistro.

Solo successivamente, visionando l’attestato dello stato di rischi la donna apprendeva della variazione del premio della polizza per concorso di colpa nel sinistro.

Ebbene, il Giudice ordina che sia cancellata la concorsualità risultante dall’ attestato e condanna la Compagnia al risarcimento del danno in favore della donna, oltre che al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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