Pensione di reversibilità e ripartizione in caso di presenza di moglie divorziata e seconda moglie (Cass. civ., sez. I, 25 agosto 2022, n. 25369).

Pensione di reversibilità: come si ripartisce tra la moglie divorziata e la seconda moglie?

In caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge di seconde nozze deve essere effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, Legge n. 898/1970.

Il criterio di calcolo prevede il  “criterio legale”  della durata dei matrimoni, oltre ad altri elementi inerenti la finalità solidaristica dell’istituto ed individuati dalla giurisprudenza nell’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e nelle condizioni economiche di entrambi.

La vicenda trae origine dal decesso di un uomo la cui pensione di reversibilità veniva attribuita dal Tribunale per metà alla prima moglie divorziata e per l’altra metà alla seconda moglie.

La decisione del Tribunale di Ravenna si fondava sulla durata effettiva quasi equivalente dei due matrimoni. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna riformava la decisione e, sulla base del diverso criterio della condizione economica delle parti, riconosceva alla seconda moglie il 5% della pensione di reversibilità.

La donna impugna in Cassazione dove la decisione viene ritenuta insufficiente e contraddittoria e rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione.

La Corte d’Appello, pronunciandosi in sede di rinvio, calcolando la durata dei matrimoni, l’età e le condizioni economiche delle due donne, ha determinato la percentuale del 25% della pensione di reversibilità spettante alla seconda moglie. La decisione viene nuovamente impugnata.

Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, e l’erronea applicazione del calcolo matematico della durata dei matrimoni; in particolare, la ricorrente deduce che era errato il calcolo matematico della durata dei rispettivi matrimoni.

La Corte territoriale ha determinato la percentuale del 25% della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente tenendo conto non soltanto del criterio della durata dei matrimoni, ma anche dell’età e delle condizioni economiche dei due coniugi, divorziato e superstite.

Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha correttamente applicato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione dell’indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il “de cuius” (Cass., 23 luglio 2021, n. 21247)».

 I Giudici d’appello hanno correttamente apprezzato i diversi elementi della fattispecie concreta, fermo restando che le parti nulla hanno mai eccepito sulla durata dei matrimoni.

Avv. Emanuela Foligno

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