Perdita di valore economico della quota sociale: vi è diritto al risarcimento?

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perdita di valore

Qualora il socio agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di danni, come la perdita di valore della sua quota di partecipazione sociale, quale riflesso ascrivibile al comportamento colposo dell’amministratore, la domanda non può formularsi ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., poiché tale rimedio è esperibile solo ove sia stata dedotta l’esistenza di un danno direttamente subito e non anche di un danno patrimoniale indiretto

Il principio è stato pronunciato dalla XVI sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 20164/18, che si è occupata della domanda di risarcimento danni avanzata da un socio di minoranza di una società a responsabilità limitata, il quale deduceva di aver subito un pregiudizio economico, consistito nella perdita di valore della sua quota, riconducibile al comportamento posto in essere dall’amministratore unico della società di capitali.

Chiedeva, pertanto, l’attore l’accertamento dell’illiceità della condotta di quest’ultimo e per l’effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

La decisione del giudice ordinario

In materia, la riforma del diritto societario, oltre ad aver introdotto una particolare forma di responsabilità degli amministratori rispetto alle condotte dallo stesso poste in essere, ha disciplinato l’azione sociale di responsabilità, esperibile dal singolo socio e, secondo parte della giurisprudenza anche dalla società stessa (Trib. Napoli, 28 aprile 2004; Trib. Roma, 22 maggio 2007; Trib. Roma, 19 ottobre 2015) in danno dell’amministratore colpevole di una gestione irregolare, colposa e dannosa.

Del pari l’art. 2395 c.c. tutela direttamente i soci ovvero i terzi, e dunque non la società, nella misura in cui contempla l’azione esperibile per coloro i quali sostengano di essere stati danneggiati direttamente dal comportamento doloso o colposo degli amministratori. In buona sostanza la norma in parola, così come quella di cui all’art. 2476, comma 6, c.c. esclude espressamente la risarcibilità di quei danni che abbia invece subito il patrimonio sociale con riflessi solo indiretti sulla sfera patrimoniale del socio o del terzo.

E’ dunque richiesto che i danni di cui si chiede il risarcimento siano stati direttamente cagionati dagli amministratori ai soci o ai terzi, come conseguenza del loro comportamento, con fattispecie sussumibile nell’alveo della responsabilità extracontrattuale.

Tuttavia, continua il Tribunale capitolino – la giurisprudenza di legittimità, non considera effetto diretto del comportamento dell’amministratore la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione, statuendo che gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione (Cass. n. 22573/2014; Cass. n. 27733/2013; Cass. n. 4548/2012; Cass. n. 8358/2007).

Quanto al caso in esame, l’istanza del socio di minoranza non poteva essere accolta, posto che egli non aveva sostanzialmente dedotto e provato alcun danno direttamente subito, essendosi limitato ad attribuire alle stesse una potenzialità dannosa riferibile direttamente alla società dal medesimo gestita e solo indirettamente ad esso attore in quanto socio della medesima e titolare di una partecipazione al capitale sociale.

Peraltro, si trattava di socio detentore di una quota del 20%, quindi, insufficiente al raggiungimento della soglia di 1/3 richiesta per la richiesta di convocazione dell’organo deliberativo.

Cosicché il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese di giudizio.

 

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