In materia di risarcimento danni da circolazione stradale vi sono condizioni specifiche e criteri rigidi per la personalizzazione del danno

“In materia di risarcimento danni da circolazione stradale il Giudice – a fronte di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari – può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente e dunque individualizzata considerazione in termini monetari; tale individualizzazione presuppone che dalle allegazioni e dall’istruttoria siano obiettivamente emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso esaminato, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.”

In tali termini si è espressa la Corte d’Appello di L’Aquila nella interessante decisione qui a commento (C. App. L’Aquila, sentenza n. 931 del 29 giugno 2020).

Il Giudice di primo grado accertava la responsabilità nella causazione del sinistro e liquidava al terzo trasportato il risarcimento per danno biologico permanente nella misura del 16%, con aumento del 15% in ragione del pregiudizio derivante dalle lesioni subite sotto il profilo estetico e dello svolgimento delle attività fisiche, nonché in considerazione dei conseguenti effetti psicologici.

Il danno alla persona, nel corso del giudizio, risultava integralmente corrisposto per effetto degli acconti già pagati dall’Assicurazione.

Il Tribunale, inoltre, escludeva il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del danneggiato considerando che, in relazione al grado di invalidità permanente non particolarmente elevato, non vi fosse nessuna ripercussione dell’invalidità sulla perdita del reddito, escludendo anche, perché non provata, la perdita di chance relativamente all’accesso all’Arma dei Carabinieri e riconducibile alle lesioni subite nell’incidente e in particolare dall’asportazione della milza.

Veniva anche riconosciuto in primo grado il risarcimento per la mala gestio dell’Assicuratore determinato negli interessi legali dal 30.12.2008 fino al pagamento delle somme eseguito prima e durante il giudizio.

Il danneggiato propone appello lamentando la iniqua personalizzazione nella misura del 15% del danno non patrimoniale e la mancata considerazione in concreto dei disagi conseguenti alla lesione sotto il profilo psicologico dell’alterazione delle abitudini di vita.

Al riguardo la Corte osserva che i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale, la quale nei sistemi tabellari precedenti era invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all’anno 2011 è inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, ma con un aumento equitativo della corrispondente quantificazione.

Conseguentemente, il Giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfetaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente e dunque individualizzata considerazione in termini monetari.

Ciò significa che dalle allegazioni in giudizio, e/o dall’istruttoria  devono emergere specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.

Dalla CTU è emerso il danno biologico nella misura del 16% derivante dalle alterazioni anatomo-funzionali specificamente indicate, tra cui in particolare gli esiti cicatriziali, la lieve sindrome ansioso depressiva reattiva e gli esiti di splenectomia.

Il CTU ha escluso la sussistenza di alterazioni funzionali in atto, rilevando comunque le limitazioni della vita relazionale che il soggetto splenoprivo subisce, le quali sono state appunto considerate nella determinazione finale del danno biologico.

Per tali ragioni, osserva la Corte, non si possono ritenere sussistenti  particolari e ulteriori circostanze utili a determinare la personalizzazione del danno in misura superiore a quella già indicata, considerato che nella determinazione del danno biologico sono state valutate tutte le alterazioni anatomo funzionali e quelle indicate dal danneggiato, cioè la sindrome ansioso depressiva e gli esiti di splenectomia, le quali non hanno assunto, nella considerazione medico – legale una tale gravità da comportare una personalizzazione maggiore di quella applicata dal Giudice di primo grado.

Piuttosto la Corte ridetermina  nella misura media, anziché minima, il valore giornaliero dell’inabilità temporanea, che viene individuato in euro 120,00 anziché in euro 96,00.

Pertanto, in parziale accoglimento, la sentenza di primo grado viene riformata disponendo la condanna degli appellati in solido e per essi, in manleva, della Compagnia di Assicurazione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l’inabilità temporanea, della somma complessiva, liquidata secondo il valore attuale, di euro 15.525,00, compresa la personalizzazione nella misura del 15%, anziché della somma di euro12.420,00 disposta dal Giudice di primo grado.

Sulla perdita di chance lamentata dall’uomo e indicata nella rinunzia per due anni alle attività scolastiche e sul danno patrimoniale futuro, la Corte richiama quanto dedotto dal CTU riguardo la capacità lavorativa specifica e la carriera militare nel senso che “la preclusione, a causa della splenectomia post traumatica, della carriera militare e la necessità di evitare le attività lavorative che espongano al rischio di intense perfrigerazioni ovvero comportino stress fisici particolarmente rilevanti”.

Ad avviso della Corte non può assumere rilievo la lamentata perdita della possibilità di accedere all’Arma dei Carabinieri, atteso che, come il Tribunale ha giustamente rilevato, l’uomo non ha provato la probabilità dell’esito positivo del relativo concorso.

La chance per essere rilevante dal punto di vista giuridico, cioè ai fini risarcitori, non deve consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo e  l’accesso all’Arma dei Carabinieri è notoriamente subordinato, oltre alla sussistenza dell’idoneità fisica, al superamento di varie prove attitudinali.

In conclusione, la Corte accoglie l’impugnazione limitatamente  al risarcimento del danno non patrimoniale per l’inabilità temporanea e conferma per il resto la sentenza impugnata.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Amputazioni dopo sinistro: superata massima personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui