Mantenimento dei figli maggiorenni, quando cessa l’obbligo?

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mantenimento dei figli

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21752/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo contro la decisione con cui la corte di appello aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del tribunale che, dichiarata la separazione personale tra i coniugi ed assegnata la ex casa coniugale alla moglie, aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli, di cui uno minore e uno maggiorenne e non autosufficiente, di 250,00 euro mensili.

Nel ricorrere per cassazione l’ex marito contestava alla Corte di merito, tra gli altri motivi, di non aver accolto la domanda di accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne, di anni 27, a percepire l’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto valutarsi con rigore crescente in rapporto all’età del beneficiario ed in ragione della compatibilità del perseguimento del progetto educativo e di formazione sotteso all’accertato obbligo, alle condizioni economiche dei genitori e tanto in violazione, anche, del principio di solidarietà nelle formazioni sociali.

Gli Ermellini hanno ritenuto la doglianza inammissibile per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata – a detta dei Giudici del Palazzaccio – aveva correttamente rilevato la mancata prova da parte del genitore della colpevole inerzia del figlio maggiorenne, nell’ulteriore rilievo che “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto”. Evidenze che, nel caso in esame, non erano state dedotte.

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