Riconosciuta all’Istituto la restituzione delle somme corrisposte agli eredi di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mortale

In accoglimento della domanda dell’INAIL, era stato ritenuto responsabile nella causazione dell’infortunio sul lavoro, poi risultato mortale, occorso a un proprio assicurato. Il datore era stato condannato al pagamento, in favore dell’Istituto, dell’importo di euro 250.247,58, quali somme da questo corrisposte agli eredi.

L’INAIL, tuttavia, ricorreva per cassazione per omessa pronuncia, da parte dei giudici di seconde cure, sulla richiesta di pagamento, avanzata sempre dall’Istituto, della maggior somma dovuta a seguito di incremento determinato in conseguenza delle variazioni quantitative delle prestazioni intervenute per effetto di un provvedimento sopravvenuto di rivalutazione della rendita: richiesta, che era stata avanzata processualmente con la comparsa di costituzione in appello e reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni con una quantificazione di euro 429.852,80 a fronte di quella già riconosciuta in primo grado.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21587/2020, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso.

In grado dì appello, sia nella comparsa di costituzione che all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’INAIL aveva dedotto che il credito, da euro 250.247,58 come riconosciuto dal Tribunale, si era incrementato in conseguenza delle variazioni quantitative delle prestazioni intervenute per effetto di un provvedimento sopravvenuto di rivalutazione della rendita, arrivando all’importo di euro 429.852,80; inoltre, aveva specificato che tale istanza, ai fini del suo riconoscimento, non costituiva domanda nuova e non richiedeva la proposizione di appello incidentale, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità in tal senso.

I giudici di seconde cure, su tale istanza, non si erano pronunciati. Avevano ribadito, infatti, il diritto dell’INAIL in merito all’an e avevano confermato la decisione di primo grado relativamente al quantum senza, però, nulla specificare sul punto, così omettendo ogni determinazione sulla richiesta dell’Istituto per la intervenuta variazione in aumento dell’importo richiesto in surroga.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Infortunio sul lavoro, titolare della ditta condannato

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui