Accolto il ricorso di un uomo che si era visto rigettare la domanda di esenzione del ticket sanitario nonostante la sussistenza del relativo requisito sanitario riconosciuto in sede di ATP
Il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, in materia di accertamento tecnico preventivo, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 21642/2020, pronunciandosi sul caso di un uomo che chiedeva l’accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità ex art. 12 della legge nr. 118 del 1971 e/o handicap grave; chiedeva altresì l’accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza e/o dell’esenzione del ticket.
Il c.t.u. officiato riteneva “la sussistenza di una invalidità al 75%” e non anche la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Roma, adito dall’attore, confermava la mancanza del requisito sanitario cosicché l’uomo si rivolgeva alla Suprema Corte contestando l’omessa pronuncia, da parte del Giudice, sulla domanda di riconoscimento del requisito sanitario relativo all’assegno di assistenza/esenzione parziale del ticket sanitario, come riconosciuto dal consulente incaricato dell’accertamento tecnico preventivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza.
Come risultava dagli atti di causa, puntualmente trascritti nelle parti utili a reggere le censure, in sede di ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ., il ricorrente, contestando l’accertamento (pur parzialmente favorevole) ottenuto all’esito del procedimento di cui al medesimo art. 445 bis cod. proc. civ., oltre a chiedere che fosse accertato il diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità e/o all’handicap grave (recte che fosse accertata la condizione sanitaria per beneficiare delle prestazioni de quibus) “aveva richiesto che, in ogni caso, fosse «dichiara(to) il diritto […] all’assegno di assistenza/esenzione parziale ticket sanitario”, come già riconosciuto dal consulente medico legale del procedimento cautelare iscritto.
Il Tribunale su tale ultima domanda, disattesa quella avanzata in via principale, non si era pronunciato, così incorrendo nel denunciato vizio di omissione di pronuncia,.
La Cassazione ha inoltre chiarito che “al giudice della opposizione ( id est: al giudice adito ai sensi del comma 6 dell’art. 445 bis cod. proc. civ.) è rimesso l’accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione; diversamente opinando, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, si determinerebbe l’assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell’accertamento tecnico preventivo, stante la impossibilità di emettere un decreto di omologa, in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell’art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio”.
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