Amputazioni dopo sinistro: superata massima personalizzazione del danno

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La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi sull’autostrada A4 tra tre autoveicoli; al danneggiato viene riconosciuta una personalizzazione superiore a quella tabellare per le amputazioni subite

A seguito del ricovero l’uomo veniva sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza che comportava varie amputazioni, nello specifico: “amputazione completa di IV e V metacarpale e delle dita relative… amputazione delle falangi ungueale ed intermdia di II dito… amputazione della porzione epifiso metafisaria ulnare distale”.

Veniva successivamente dimesso con diagnosi di “subamputazione con perdita ossea e tessuti molli versante ulnare polso-mano sin. … amputazione D2 a livello IFP mano sin., escoriazioni diffuse, frattura PID3 mano sin…. frattura scomposta clavicola sin. … escoriazioni con perdita sostanza cutanea retroscapolare e deltoidea”.

A seguito del sinistro l’uomo si sottoponeva per oltre tre anni a visite, controlli ed interventi chirurgici presso tre differenti Ospedali e la relazione medica depositata in atti attesta un quadro patologico di grave limitazione delle più elementari funzioni della vita quotidiana, con ripercussioni sulla sfera dinamico-relazionale e sulla capacità lavorativa del 50%.

Nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano (sez. VI, sentenza n. 3747 del 26 settembre 2020) interviene l’INAIL riconoscendo di avere versato in favore del danneggiato: euro 34.423,97 a titolo di indennità temporanea; euro 139.301,50 a titolo di danno biologico; euro 116.342,26 a titolo di danno patrimoniale così per complessivi euro 309.144,97, di cui chiede rifusione.

Il Tribunale considera la domanda fondata.

Con riferimento alle lesioni subite dal danneggiato vengono richiamate le conclusioni del CTU di “esiti di politrauma ad alta energia, con frattura scomposta della clavicola sinistra, fratture dell’arco posteriore della sesta e settima emitorace sinistro, esiti di sub-amputazione alla mano sinistra con perdita ossea, amputazione D2 a livello dell’inter-falangea prossimale, frattura P1 D3 mano sinistra e amputazione del secondo dito del piede sinistro dovuto a trasposizione al secondo raggio della mano sinistra e a disturbo dell’adattamento”.

Conclude il C.T.U.  che dai postumi dell’incidente deriva all’attore un periodo di inabilità temporanea assoluta di 36 gg, parziale al 75% di 100 gg, al 66% di 100 gg, al 50% di 100 gg, nonché postumi permanenti in misura del 43 44%.

Sulla capacità lavorativa il CTU aggiunge: “per quanto concerne la diminuzione della capacità lavorativa specifica di artigiano parchettista, si ritiene che il soggetto abbia avuto una perdita assoluta e permanente. Per quanto concerne l’attività manuale generica, si ritiene che la valutazione sia da quantificarsi in misura pari al 50%”.

Ciò posto, il Tribunale liquida il danno non patrimoniale utilizzando le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano che costituiscono regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante.

Considerata la gravità delle lesioni e l’età del danneggiato, nonché la presumibile sofferenza d’animo subita a seguito del sinistro, il danno all’integrità psico-fisica e il danno morale patiti  vengono equitativamente stimati, in base alle suddette tabelle, rispettivamente nell’importo di euro 208.384,00 e di euro 104.192,00.

Viene inoltre liquidato un ulteriore importo in relazione alla specifica incidenza dei danni subiti sulla vita dinamico relazionale e all’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa precedentemente svolta.

Tale ulteriore importo viene riconosciuto in euro 100.000,00 in quanto la massima personalizzazione prevista dalle tabelle milanesi in relazione alla percentuale riconosciuta a carico del danneggiato non è sufficiente al pieno ristoro di tale profilo di danno.

L’ulteriore voce di danno patrimoniale futuro invocata dal danneggiato non viene accolta in quanto il danneggiato non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta diminuzione patrimoniale conseguente all’incidente nonostante l’accertata perdita di capacità di lavoro, sia specifica che generica.

Difatti, in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica  il Giudice è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.

Il danno complessivo viene quindi stimato in euro 451.189,34, già risarcito mediante l’importo riconosciuto a titolo di rendita da parte dell’Inail  e della Compagnia assicuratrice.

In conclusione, il Tribunale dà atto che nessun ulteriore importo risulta dovuto al danneggiato e condanna la Compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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