Il danno tanatologico non può essere risarcito ai familiari iure hereditatis se trascorsi trenta minuti dal sinistro al decesso
La vicenda è stata decisa dalla Suprema Corte (sentenza n. 11279 del 12 giugno 2020) ove viene respinta la richiesta di risarcimento del danno tanatologico (da perdita della vita) avanzata da madre e sorella della vittima. Riconosciuto, invece, il danno da perdita parentale.
Il pregiudizio della perdita della vita subito dalla vittima non può essere risarcito poiché è trascorso un lasso di tempo irrilevante tra il sinistro e il decesso.
La madre e la sorella della vittima hanno diritto al ristoro economico rispettivamente di euro 80.000,00 ed euro 9.000,00 a titolo di perdita del rapporto parentale, oltre all’importo di euro 335.000,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.
E’ invece considerata priva di fondamento la pretesa avanzata dagli zii e dai cugini della vittima a titolo di perdita del rapporto parentale poiché non vi è la prova concreta di una consistente e apprezzabile dimensione affettiva rilevante rispetto alla persona deceduta.
La vicenda approda in Cassazione dove viene impugnata la sentenza resa dalla Corte d’appello – che confermava le statuizioni di primo grado – con la quale veniva dato atto dell’importo di euro 335.000,00 corrisposto dall’assicurazione e liquidati 80.000,00 euro in favore della madre e 9.000,00 euro in favore della sorella a titolo di perdita parentale, e veniva negato qualsivoglia diritto risarcitorio in capo agli zii e ai cugini.
I Giudici d’Appello, nello specifico, escludono la possibilità di risarcire agli eredi della vittima il danno tanatologico e osservano che, contrariamente a quanto sostenuto dalla madre della vittima, “il danno patrimoniale subito per la perdita del contributo economico casalingo del figlio convivente è già stato ristorato dall’Inail, che ha infatti costituito una rendita al coniuge superstite dell’uomo deceduto in esito ad incidente in itinere”, mentre la donna “non ha fornito alcuna valida prova di un danno residuo superiore a quello già coperto dall’Inail”.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento presentata da zii e cugini la Corte evidenzia che non sono state riscontrate “condizioni oggettive di convivenza, affetto ed assistenza” con la persona deceduta.
Gli Ermellini ribadiscono che in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo caso – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Inoltre viene fermamente evidenziato che il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile ex se e non può essere invocato il diritto alla vita, né tantomeno in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito si impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria.
Nel caso in esame si è appurato che il decesso è avvenuto circa trenta minuti dopo l’incidente e ciò significa che il pregiudizio subito dalla vittima e costituito dalla perdita della sua vita non può essere risarcito iure hereditario in favore della madre e della sorella.
Al riguardo, peraltro, vi è orientamento di merito e di legittimità pressochè consolidato.
Viene ritenuta priva di fondamento la pretesa avanzata da cugini e zii della vittima e mirata ad ottenere il risarcimento di un presunto danno non patrimoniale a loro causato dal decesso del congiunto.
Viene osservato che non vi sono prove concrete sull’esistenza di apprezzabile dimensione affettiva, legame affettivo e di frequentazione nel rapporto tra la persona morta, gli zii e i cugini, mancando non solo la convivenza ma anche elementi attestanti affetto ed assistenza.
Il ricorso viene integralmente rigettato con condanna alle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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