La sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto costituisce un provvedimento cautelare autonomo o rappresenta una sanzione accessoria?

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l’incolumità e l’ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale. Così la Cassazione nell’ordinanza n. 21266/2020.

Il caso esaminato riguarda il ricorso proposto dall’Ufficio territoriale del Governo di Perugia contro la sentenza del Tribunale del capoluogo umbro che, in riforma della decisione di primo grado, annullava il provvedimento prefettizio con il quale era stata disposta, ai sensi dell’art. 223 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione provvisoria della patente nei confronti di una automobilista per la durata di trenta giorni.

La donna era stata ritenuta verosimilmente responsabile di un sinistro nel quale era stato coinvolto il conducente di un ciclomotore, per la mancata concessione di precedenza

Il Tribunale aveva osservato, tra l’altro, che: la sospensione provvisoria della patente di guida costituiva sanzione accessoria comminata dall’Amministrazione con finalità cautelari; che, per i medesimi fatti, era stato notificato verbale di contestazione di illecito amministrativo, che il giudice di pace, con sentenza passata in giudicato, aveva annullato; che siffatta decisione travolgeva la misura cautelare accessoria, anche in ragione del venir meno della funzione della stessa, alla luce del tempo trascorso dall’accaduto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente lamentava che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione provvisoria della patente di guida costituisce un provvedimento cautelare autonomo e non rappresenta una sanzione accessoria, con la conseguenza che resta insensibile alle sorti del verbale di contestazione dell’illecito amministrativo.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza.

Nel caso di specie la normativa applicabile ratione temporis prevedeva: a) che nelle ipotesi di reato per le quali fossero previste le sanzioni accessorie di cui all’art. 222, comma 2 (sinistro dal quale sia derivata una lesione colposa o un omicidio colposo) l’agente o l’organo che aveva proceduto al rilevamento del sinistro trasmettesse, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione; b) che il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del Dipartimento per trasporti terrestri, disponesse, in presenza di fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno.

In tale contesto, è evidente – hanno concluso dal Palazzaccio – che il sindacato giurisdizionale deve avere riguardo alla sussistenza – nel momento in cui il potere è stato esercitato – dei presupposti previsti dalla norma (ossia i «fondati elementi di una evidente responsabilità») e non può trarre argomento dagli esiti a posteriori dell’opposizione al verbale di contestazione dell’i amministrativo, né, alla stregua di quest’ultimi, valutare retroattivamente le finalità cautelari perseguite dall’autorità.

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