Il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale

Era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (con benefici della sospensione condizionale e della non menzione) per il reato di omicidio stradale, ai sensi dell’art. 589-bis del codice penale. Il Giudice aveva poi disposto la sospensione della patente di guida per la durata della pena

Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva che la motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria, emessa dal GIP, fosse mancante o del tutto apparente, mentre sarebbe stato necessario applicare i criteri commisurativi di cui all’art. 133 del codice penale tenuto conto del corretto comportamento mantenuto con le forze dell’ordine, dell’assenza di precedenti specifici e dell’integrale risarcimento del danno in favore della vittima.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 13595/2020, hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni. Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo che investe il patteggiamento propriamente detto e il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo.

Ciò premesso il Collegio ha ritenuto di condividere e ribadire il principio, più volte affermato, che “il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato”. In tali casi, infatti, è sufficiente la motivazione implicita”.

Nel caso in esame il Gip, nel valutare in relazione al caso concreto applicabile la sanzione meno grave della sospensione della patente, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, aveva ritenuto congrua una pena accessoria di un anno e quattro mesi di sospensione della patente di guida, inferiore alla media edittale e irrogata in relazione a reato di particolare gravità.

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