In caso di sinistro stradale con un mezzo privo di polizza RCA, per ricorrere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sussiste un regime probatorio legale
Con l’ordinanza n. 18284/2020 la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una donna che si era vista rigettare, in sede di merito, la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale.
L’attrice, nello specifico, aveva agito in giudizio davanti al Giudice di Pace nei confronti dell’impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in quanto la compagnia assicurativa del veicolo responsabile, aveva comunicato che al momento del sinistro l’auto non era coperta da polizza R.C.A. La convenuta si era costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia.
In primo grado la pretesa dall’automobilista era stata respinta per mancanza della prova della scopertura assicurativa; prova che, secondo il Giudice, la parte attrice avrebbe dovuto fornire tramite l’informativa indicata dall’art. 142 Codice delle assicurazioni o tramite verbale redatto da pubblica autorità.
Anche il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva confermato tale decisione sostenendo che per chiedere il risarcimento al F.G.V.S è necessario non solo dimostrare di esser vittima di un sinistro stradale causato da una vettura non assicurata, ma occorre anche dimostrare la mancata copertura da assicurazione R.C.A. Il Collegio del gravame aveva ribadito che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la prova della scopertura deve esser fornita attraverso la dichiarazione Isvap, il rapporto di Polizia Municipale o delle altre autorità intervenute nel luogo del sinistro, elementi tutti mancanti nel caso di specie.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente lamentava che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la prova della scopertura assicurativa a forma vincolata. Peraltro eccepiva che la dichiarazione dell’Isvap su richiesta dell’interessato sarebbe una normativa introdotta dopo l’inizio della causa; pertanto, il richiamo a tale normativa, non sarebbe stato pertinente ratione temporis alla fattispecie, in ossequio alla regola della irretroattività delle leggi.
Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle doglianze proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.
Dal Palazzaccio hanno ravvisato come il Giudice a quo avesse erroneamente attribuito, ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo, efficacia probatoria, esclusivamente alla dichiarazione ISVAP ed ai rapporti di polizia escludendo che la circostanza possa invece essere provata con altri documenti o testimonianze. Aveva, quindi, escluso le testimonianze assunte in primo grado ritenendole inidonee in astratto ed escludendo valenza dimostrativa a qualunque altro elemento istruttorio.
La Cassazione ha invece sottolineato come, nella specifica materia, non sussista un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell’autorità o dichiarazione dell’Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni.
La redazione giuridica
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