La valutazione delle concause e del danno differenziale dipendono dalla valutazione della situazione pregressa
Quale sia il criterio da adottare in presenza di un disturbo psichico comparso dopo un sinistro stradale in cui è deceduto un congiunto; su questo si è interrogato il Tribunale di Cuneo nella sentenza 998/2019 in tema di danno differenziale.
Il caso riguarda un sinistro avvenuto in Spagna, in cui restavano coinvolte due sorelle gemelle, delle quali una perdeva la vita a seguito dell’incidente. Il legame tra le due donne era particolarmente intenso e assiduo, tanto che si erano insieme trasferite in Italia dal loro Paese per intraprendere insieme una attività imprenditoriale.
La gemella sopravvissuta lamentava a seguito dell’incidente la comparsa di un disturbo psichico di carattere disfunzionale.
L’esame del CTU aveva evidenziato come lo stress subito dalla donna fosse molto significativo e l’avesse posta in una condizione di profonda e assoluta vulnerabilità, tale da favorire l’insorgenza di malattie della psiche.
Tuttavia il Tribunale di Cuneo ha svolto una valutazione della dinamica con la quale si era manifestata la malattia, tale da evidenziare come nulla potesse dare ragionevole certezza che se non ci fosse stato il lutto la donna non avrebbe avuto i problemi psichici che aveva.
Il nesso causale tra un l’evento e il danno non erano, a detta del giudice di merito, così chiari da escludere che in assenza dell’evento traumatico la malattia psichica non sarebbe insorta ugualmente.
Il giudice adito riteneva poi che non fosse possibile assumere, come aveva fatto il CTU, che lo stress e il dolore provati fossero terreno fertile per il proliferare della malattia. La mancanza di alcun riferimento alle condizioni pregresse di parte attrice hanno fatto sì che mancando il termine di paragone non potesse accertarsi il danno differenziale e neppure si potesse ragionare in termini di concausa.
Avv. Claudia Poscia
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